Controlli e liti

Obblighi di trasparenza sui titolari effettivi estesi agli appalti pubblici

Vanno rese utilizzabili le informazioni di istituti finanziari e professionisti

di Valerio Vallefuoco

Dalla seduta plenaria del Gafi dello scorso 4 marzo, in arrivo anche emendamenti alla raccomandazione 24 e alla sua nota interpretativa, in tema di trasparenza del titolare effettivo di persone giuridiche. La raccomandazione 24 impegna i Paesi aderenti agli standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ad adottare misure atte a prevenire l’utilizzo di persone giuridiche per finalità di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo, garantendo informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo e sul loro controllo, da rendere disponibili o accessibili tempestivamente alle autorità competenti.

La modifica risponde all’esigenza di fissare standard più rigorosi cui agganciare le azioni di contrasto all’utilizzo abuso delle persone giuridiche. L’obiettivo è quello di favorire un approccio su più fronti, in grado di mettere tempestivamente a disposizione delle Autorità tutte le informazioni del caso.

Sulla base delle modifiche, i Paesi dovrebbero imporre alle società di ottenere e detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e di mettere tali informazioni a disposizione delle autorità competenti in modo tempestivo. Dovrebbero, inoltre esigere che le informazioni sulla titolarità effettiva siano detenute da un’autorità pubblica o da un organismo che funga da registro della titolarità effettiva o possono utilizzare un meccanismo alternativo se tale meccanismo fornisce anche un accesso efficiente a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti.

La raccomandazione nel testo emendato richiede anche l’applicazione di eventuali misure supplementari necessarie per garantire la determinazione della titolarità effettiva di una società. Queste misure aggiuntive includono la detenzione di informazioni sulla titolarità effettiva ottenute da istituti finanziari e professionisti regolamentati, o detenute da autorità di regolamentazione o in borse. In linea con i criteri generali che debbono presiedere all’adozione delle misure antiriciclaggio, si chiede ai Paesi di seguire un approccio basato sul rischio e di considerare i rischi delle persone giuridiche nei loro Paesi.

Inoltre, queste misure impongono di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai diversi tipi di persone giuridiche di origine straniera suggerendo di analizzare le motivazioni dell’utilizzo di strutture estere. Infine, le revisioni impongono ai Paesi di garantire che le autorità pubbliche abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche nel corso degli appalti pubblici.

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