Contabilità

Obbligo di «bilancio» anche per le imprese sociali costituite nel 2021

Risposta a quesito del ministero sulla decorrenza dell’obbligo di bilancio sociale. Il principio dovrebbe valere anche per gli Ets che aderiranno al Runts

di Gabriele Sepio

Scatta l’obbligo del bilancio sociale anche per le imprese sociali che acquistano la qualifica in corso d’anno. Questo quanto si legge nella nota numero 5176 del ministero del Lavoro pubblicata lunedì 19 aprile a seguito di un quesito in merito alla decorrenza di tale adempimento. Più nel dettaglio, viene chiesto di chiarire se un ente che adotti la qualifica di impresa sociale nel corso del 2021 sia tenuto a redigere il bilancio sociale per il relativo anno e a depositarlo nel 2022 presso il Registro delle imprese.

Il ministero ricorda correttamente come la redazione del bilancio sociale sia sempre obbligatoria per tale categoria di enti in virtù delle disposizioni contenute nel Dlgs 112/2017. E dunque, anche in caso di costituzione di un’impresa sociale in corso d’anno tale adempimento dovrà essere posto in essere sin dall’inizio. Come avviene per il bilancio d’esercizio, pertanto, stando alla nota in esame, le imprese sociali sono tenute a redigere il bilancio sociale anche per sole frazioni d’anno. Questo al fine di garantire il principio della rendicontabilità richiamato nelle linee guida del Dm del 4 luglio 2019. Il bilancio sociale, peraltro, come ricorda la nota, non deve essere visto esclusivamente nella sua dimensione finale di atto bensì in un’ottica dinamica. Si tratta infatti di un processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso un’interlocuzione con diversi soggetti.

È tuttavia possibile che la frazione d’anno di riferimento non abbia valore informativo tale da far scattare, comunque, tale adempimento. Appare, dunque, condivisibile l’indicazione contenuta nella nota che ammette la possibilità di assorbire la frazione d’anno nell’esercizio successivo, purchè non eccedente il trimestre. In altri termini, se si tratta di un’impresa sociale costituitasi negli ultimi 3 mesi del 2021 il bilancio sociale potrà essere redatto o per la sola frazione di anno, nel caso in cui vi siano delle informazioni rilevanti o, in alternativa, si potrà prendere in considerazione un esercizio più lungo rispetto ai 12 mesi canonici.

Un principio, questo, che dovrebbe valere anche per gli altri enti del Terzo settore (Ets) che decideranno di accedere al Registro. In tale ipotesi, infatti, in presenza dei requisiti previsti dal Codice, scatterà l’obbligo di redazione del bilancio sociale per la sola parte dell’anno in cui l’ente abbia assunto la qualifica di Ets. Pertanto, considerato che il Registro potrebbe essere operativo da luglio, si potrà tenere conto della sola frazione d’anno in cui viene acquisita la qualifica.

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