Adempimenti

Corrispettivi telematici, le Entrate: obbligo anche se l’importo non è riscosso

La circolare 3/E ribadisce che anche i soggetti forfettari sono obbligati

Emissione del documento commerciale, salvo emissione di fattura immediata, anche in presenza di corrispettivi non riscossi e a prescindere quindi dal momento impositivo Iva. Valutazione in sede di controllo, e per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2020, dei disallineamenti derivanti da operazioni di reso, annullo e corrispettivi non riscossi. Obbligo di corrispettivi telematici anche per i forfettari. Indicazione del bene ceduto o del servizio reso in maniera sintetica e non puntale. Pubblicazione entro marzo di una serie di Faq sugli scontrini elettronici.

Sono alcuni dei principali chiarimenti resi dall’agenzia delle entrate con la circolare 3/E, pubblicata il 21 febbraio 2020, con cui è stato anche ricordato come il credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici spetta per le sole spese sostenute nel 2019 e nel 2020, ed è fruibile anche da chi ha sottoscritto a tal fine contratti di leasing.

La documentazione

Il documento commerciale deve essere emesso ogniqualvolta un bene venga ceduto e una prestazione risulti resa, a prescindere dal momento impositivo Iva e, quindi, con specifico riguardo alle prestazioni di servizi anche quando non sia stata ancora riscossa alcuna somma.

Le Entrate ritengono infatti come l’obbligo di emissione del documento commerciale, e quindi di memorizzarne e trasmetterne i relativi dati, derivi sì dall’esecuzione dell’operazione ma questo momento non deve essere inteso come quello di effettuazione rilevante a fini Iva coincidente, in particolare, per le prestazioni di servizi con il loro pagamento.

Da questa interpretazione deriva peraltro una diversità di comportamenti da porre in essere nel caso di corrispettivi non riscossi a seconda che si sia realizzata una cessione di beni oppure una prestazione di servizi. In caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorre memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso. Al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento.

Invece in caso di ultimazione di prestazioni di servizi senza pagamento del corrispettivo, si deve comunque memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale evidenziando il corrispettivo non riscosso; inoltre, al momento del pagamento, si dovrà generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) «immediata» entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva.

Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il «non riscosso», utilizzabile ai fini della successiva emissione di una fattura «differita» ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto Iva.

La memorizzazione elettronica con emissione del documento commerciale deve essere invece effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento. commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva - e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

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