Adempimenti

Ogni settimana autorizzata vale 7 giorni

Lo ha stabilito l’Inps con il messaggio 2825

Con il messaggio 2825 diffuso ieri l'Inps interviene sui criteri di computo del periodo di Cigd autorizzato dalle Regioni. La verifica si rende necessaria in quanto, per accedere al secondo blocco di cinque settimane di Cigd ,l’azienda deve aver ottenuto l’autorizzazione della Regione per nove settimane o il maggior periodo per alcune zone del paese. L’Inps dunque, di concerto con il ministero del Lavoro ha precisato che considererà interamente autorizzati i periodi di nove settimane compresi in delibera regionale che abbracciano un range che va da 57 a 65 giornate complessive. Ciò in quanto – per tali fini – la settimana si considera composta da sette giorni. Secondo l’Istituto ciò che conta per considerare interamente autorizzato il primo periodo, è che si giunga all’interno della nona settimana anche se quest’ultima non viene completata.

Seguendo questo ragionamento se la delibera regionale riguarda 59 giornate, questo sta a significare che sono state ricomprese per intero otto settimane (corrispondenti a 56 giorni) più tre giornate ricadenti nella nona settimana che viene parzialmente autorizzata. Tuttavia, afferma l’Inps nel messaggio, questa circostanza non pregiudica l’accesso alle ulteriori cinque settimane. Considerando, inoltre, che la norma prevede che l’accesso al terzo blocco (quattro settimane) può avvenire solo se l’azienda ha completamente fruito delle 14 settimane, l’Inps - dando per acquisite le nove secondo il ragionamento fatto - effettuerà di regola, un controllo sulla fruizione delle ulteriori cinque di sua esclusiva competenza e validerà la domanda dell’azienda.

Quanto sopra vale, in genere, per datori di lavoro che operano sul territorio nazionale ma non per quelli che hanno unità produttive nelle cosìddette regione gialle o zone rosse. Per loro, il ragionamento di fondo è lo stesso ma cambiano i valori. Saranno considerati interamente autorizzati i periodi compresi in delibere regionali che comprendono rispettivamente da 85 a 91 giornate (13 settimane) e quelle che ne abbracciano un range da 148 a 154 (22 settimane).

Un cambio di passo, dunque, che mette in gioco un concetto di settimana formato da sette giorni che fino a questo momento non era mai stato utilizzato. Secondo l’Istituto, tuttavia, con questa modalità di computo si può giungere a riconoscere l’esistenza di un periodo autorizzato di nove settimane, che apre le porte alle successive tranche di trattamento in deroga, anche quando in concreto dal conteggio degli intervalli temporali richiesti, siano state autorizzate almeno otto settimane e un giorno.

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