Oicr esteri, più semplice la «prova» della vigilanza
Più facile, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio esteri fruire dell’esenzione dalla ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani.
La risoluzione 78/E delle Entrate di ieri, infatti, rimuove alcuni ostacoli formali in cui possono incorrere gli Oicr non residenti nel momento in cui devono documentare che sussista una forma di vigilanza sul fondo stesso o che sussista una forma di vigilanza sul fondo stesso oppure sul soggetto incaricato della gestione.
L’articolo 7, comma 3, del Dl 351 del 2001 esenta da ritenuta i proventi distribuiti da fondi immobiliari italiani a fondi pensione e Oicr esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996.
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 16 dicembre 2011 dà attuazione alla disposizione stabilendo che ai fini dell’individuazione dei fondi pensione degli Oicr esteri esenti si deve fare riferimento alla normativa vigente nello Stato estero in cui gli stessi sono istituiti nonché alla assimilabilità delle finalità di investimento a quelle degli analoghi soggetti italiani. È comunque necessario che sussista una forma di vigilanza sul fondo o sull’organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione.
La circolare 2/E del 2012 ha aggiunto la condizione che la società di gestione del risparmio o l’intermediario depositario acquisiscono l’attestazione rilasciata dalle competenti autorità estere dalla quale si evince la sussistenza del requisito della vigilanza.
La risoluzione 54/E del 2013 – condividendo l’opinione di Assogestioni (circolare 64/13/C) – ha precisato che il requisito può essere comprovato dall’attestazione con la quale l’autorità estera autorizza l’istituzione del fondo e da cui risulti la normativa in base alla quale lo stesso (o il gestore) è assoggettato a vigilanza prudenziale. Non è quindi necessario una attestazione rilasciata ad hoc.
La risoluzione 78/E riguarda il caso di un fondo delle Cayman i cui gestori sono soggetti alla vigilanza della Sec americana, la quale non rilascia attestazioni riguardo all’assoggettamento dei gestori a vigilanza.
La risoluzione ammette l’utilizzo di documentazione alternativa. Nel caso specifico, del formulario con cui i gestori statunitensi devono registrarsi presso la Sec, che viene compilato e inviato elettronicamente e viene pubblicato sul sito della Sec se la registrazione viene approvata.
In questo caso le risultanze rinvenibili dal sito ufficiale della Sec sono sufficienti a consentire alla Sgr italiana di applicare l’esenzione.
Si ritiene che il principio sia applicabile anche nella altre casistiche in cui non sia possibile ottenere apposite certificazioni dalle autorità di vigilanza, ma in cui l’assoggettamento del gestore a vigilanza risulti comunque da documenti pubblici.