Ok alla nuova domanda solo se le circostanze di fatto sono cambiate
La giurisprudenza di merito torna a confrontarsi con quei «mutamenti delle circostanze» che, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 47 del Codice della crisi d’impresa, consentono al debitore, decorso il termine per proporre reclamo, di depositare una nuova domanda di concordato preventivo.
La giurisprudenza di merito torna a confrontarsi con quei «mutamenti delle circostanze» che, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 47 del Codice della crisi d’impresa, consentono al debitore, decorso il termine per proporre reclamo, di depositare una nuova domanda di concordato preventivo.
Su questo tema, dopo un primo vademecum del 17 ottobre 2024...
Scontrini telematici, pronte le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati
di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware