Imposte

Ok al recepimento della direttiva Iva sui servizi di Tlc

Via libera definitivo del Cdm: prestazioni fino a 10mila euro annui tassate nello Stato del prestatore

Il decreto legislativo recepisce il solo articolo 1 della direttiva 2017/2455 meglio conosciuta come direttiva e-commerce (l’articolo 2 della direttiva farà oggetto di un separato decreto legislativo di prossima pubblicazione), introducendo, per le transazioni intraunionali, un meccanismo di deroga che prevede la tassazione di tali prestazioni nello Stato di stabilimento del prestatore quando l’ammontare complessivo nell’anno non è superiore alla soglia di 10mila euro. Al superamento della soglia ovvero attraverso l’esercizio di una apposita opzione, la tassazione avviene, in via ordinaria, nello Stato membro in cui si trova il consumatore finale.

Oltre a qUesta modifica, il decreto, allo scopo di ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-Ue dei predetti servizi amplia il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale Moss. Il Moss (mini one shop stop) prevede che i prestatori Ue ed extraUe non sono tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di stabilimento dei committenti non soggetti passivi, noto come «Stato membro di consumo», ai fini dell’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva dovuta relativa alla fornitura di tali servizi, potendo effettuare presso una sola autorità fiscale la dichiarazione e il versamento dell’imposta dovuta in tutti gli Stati membri ove non sono stabiliti, creando così una stanza di compensazione fra i diversi Stati Ue.

Il decreto in relazione al Moss prevede la possibilità per il prestatore di seguire le regole di fatturazione dello Stato membro di identificazione e non di qUelle di destinazione dei servizi.

Per quanto riguarda in dettaglio gli interventi normativi essi hanno determinato la modifica di alcune regole del Dpr 633/72 (legge Iva) in particolare, in materia di territorialità abrogando nell’articolo 7 sexies le lettere f) e g) del comma 1 e introducendo un nuovo articolo 7 octies, nonché, in materia di Moss modificando l’articolo 74 quinquies.

Nel nuovo articolo 7-octies è stata introdotta la soglia di 10.000 euro al di sotto della quale i prestatori, salvo opzione in senso contrario, possono applicare la regola generale prevista per la territorialità delle prestazioni di servizi ed applicare l’Iva quando sono prestatori stabiliti in Italia e il committente privato è stabilito in altro Stato Ue ovvero in maniera speculare alla precedente non applicarla se il prestatore è stabilito in altro Stato Ue e il committente privato è in Italia.

All’articolo 74 quinquies il Decreto ha introdotto delle modifiche per estendere anche ai soggetti passivi non stabiliti nella Ue, ma registrati ai fini dell’Iva in uno o più Stati membri, l’opzione per il Moss, utilizzando un unico identificativo Iva per le prestazioni in oggetto rese in ambito unionale.

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