Imposte

Ok alle spese di regia anche se i documenti non hanno data certa

di Giorgio Gavelli

Le spese di regia addebitate dalla capogruppo alla controllata sono deducibili se esiste una documentazione sottostante (anche non formalmente irreprensibile) giustificativa del riparto e se la controllata è priva del personale in grado di svolgere i servizi accentrati presso la capogruppo. Per sostenere l’eccessiva onerosità dei servizi riaddebitati, l’Agenzia deve inoltre specificare i parametri su cui si basa la contestazione, non limitandosi a mere affermazioni di principio. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia (presidente Palestra, relatore Calà) con la decisione 1511/23/2017, depositata lo scorso 3 aprile.

La questione trattata nella sentenza (che conferma la decisione della Ctp di Cremona) è assai comune, sia in ambito nazionale (come nel caso di specie) che in campo internazionale, sfociando, in quest’ultimo caso, nella più complessa tematica del transfer pricing (articolo 110, comma 7 del Tuir non applicabile tra società residenti in forza dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 147/2015).

Nel caso oggetto di giudizio la contestazione si basava sul fatto che alcuni prospetti extracontabili reperiti presso la controllante circa il riparto dei costi infragruppo presentavano delle incongruenze rispetto a quanto poi fatturato, ed inoltre l’Agenzia eccepiva la mancanza di data certa per il contratto di sharing agreement. Tuttavia, la Commissione lombarda, accertata l’inerenza dei costi e la documentazione sottostante, ha ritenuto illegittime le riprese fiscali.

Secondo la Cassazione, premesso che l’onere della prova in ordine all’esistenza e all’inerenza dei costi sopportati incombe sulle società che li hanno dedotti, i corrispettivi riconosciuti alla capogruppo sono deducibili (e l’Iva relativa è detraibile) se la controllata ha tratto dai servizi resi un’effettiva utilità, oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata (pronunce 26435/2017, 23360/2017, 23164/2017, 9560/2016, 23027/2015, 20054/2014, 16480/2014, 4510/2013).

L’utilità per la controllata dei costi di pubblicità, amministrazione, logistica e simili, di volta in volta addebitati proporzionalmente dalla capogruppo, va, quindi, dimostrata nel concreto, unitamente ai criteri di riparto (altrimenti l’ufficio è legittimato a determinarli in autonomia: Cassazione 8135/2016) e all’assenza di una duplicazione con costi della stessa natura sostenuti, in proprio, dalla società partecipata (in tal senso Ctp di Milano 754/40/2016, Ctr Lombardia 604/49/2017, 123/36/2015 e 115/46/2011, Ctp Napoli 5897/31/2014).

In senso conforme si è espressa la stessa prassi amministrativa (circolari 271/1997 e 32/1980, risoluzioni 9/977/1977 e 9/258/1979), anche se poi, all’atto pratico, le valutazioni degli uffici e delle società verificate sono spesso divergenti, originando un diffuso contenzioso. Ad ogni modo, tali valutazioni non possono spingersi a sindacare l’opportunità al sostenimento di determinati costi (Cassazione 10319/2015) e possono trovare un utile riferimento nell’attestazione rilasciata da un revisore indipendente (circolare 271/1997, Cassazione 13252/2015 e 6532/2009).

Ctr Lombardia, sentenza 1511/23/2017

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