Imposte

Sport, oltre 10mila euro l’amatore diventa professionista

Il Consiglio dei ministri approva i decreti di attuazione della riforma dello sport. Modifiche dal 1° luglio 2022, più tempo per l'abolizione del vincolo sportivo

di Gabriele Sepio

Approvazione quasi al limite per i decreti di attuazione della riforma dello Sport, per i quali il termine di scadenza era fissato per il 28 febbraio. Cinque i provvedimenti che hanno superato venerdì 26 febbraio il vaglio del Consiglio dei ministri tra i quali spicca il decreto che rivede la normativa in materia di lavoro sportivo e che riconosce tutele giuslavoristiche/previdenziali per i lavoratori sia del settore dilettantistico che di quello professionistico.

Viene introdotta formalmente la definizione di «lavoratore sportivo» in cui sono ricompresi soggetti quali ad esempio l’atleta, allenatore, direttore tecnico, sportivo e di gara che esercitano l’attività verso corrispettivo.

Con la possibilità che la stessa possa inquadrarsi in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

L’operatività di queste modifiche è prevista, tuttavia, solo a far tempo dal 1° luglio 2022. Molte le perplessità suscitate dallo scenario disegnato dal nuovo decreto, a partire dalla mancanza di criteri puntuali per inquadrare la figura del lavoratore sportivo all’interno delle diverse tipologie contrattuali. Senza maggiori precisazioni questo potrebbe condurre a non poche contestazioni dato il carattere notoriamente “atipico” del rapporto di lavoro sportivo, definito finora come un tertium genius rispetto al lavoro autonomo e dipendente (circolare INL 1/2016).

Altra novità è la figura dell’«amatore», che prende il posto dello sportivo dilettante con caratteristiche che richiamano, ma solo a tratti, la figura del volontario. Si associano a quest’ultimo per la gratuità e spontaneità delle prestazioni che potranno riguardare anche lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, didattica e formazione degli atleti. Contrariamente al volontario, tuttavia, l’amatore potrà ricevere anche premi e compensi occasionali oltre a rimborsi spese. Laddove questi superino l’importo di 10mila euro (ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del Tuir) la prestazione assumerà natura professionale. Restano, tuttavia, non poche perplessità in merito al possibile inquadramento tributario, in termini «professionali», per coloro che percepiranno premi occasionali oltre il limite.

Ulteriore novità, che ha suscitato piu di qualche malumore nel mondo sportivo, riguarda l’abolizione del vincolo sportivo. Si supera dunque il criterio secondo cui un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato. L’operatività della modifica, tuttavia, non sarà immediata, ma scatterà solo tra qualche anno.

Sarà in ogni caso possibile rivedere i contenuti dei decreti entro un termine massimo di due anni dall’entrata in vigore degli stessi. Una scadenza fissata dalla legge delega di Riforma dello sport (legge 86/19) per emanare eventuali decreti correttivi.

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