Controlli e liti

Omessa dichiarazione Ici (o Imu): resta l’agevolazione per il comodato

Secondo la Ctr Lazio 1367/13/2020, l’adempimento non è mai condizione costitutiva dello sconto sul tributo

ADOBESTOCK

di Luigi Lovecchio

L’assimilazione Ici all’abitazione principale dell’immobile concesso in uso gratuito a familiari compete anche in assenza della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Tale omissione, infatti, ha natura formale e non preclude quindi l’applicazione dell’agevolazione, in presenza dei requisiti di carattere sostanziale. L’affermazione proviene dalla Ctr Lazio nella sentenza 1367/13/2020 (presidente Pannullo, relatore Miceli).

Sebbene la pronuncia riguardi l’Ici, la tematica trattata conserva attualità anche nell’Imu, vecchia e nuova. La differenza rispetto all’Ici è rappresentata dal fatto che, in regime Imu, l’agevolazione non si traduce in una esenzione, ma nella riduzione a metà della base imponibile.

La dichiarazione

In primo luogo, occorre svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla natura della dichiarazione tributaria nell’ambito del tributo immobiliare comunale. Si osserva al riguardo che di regola l’adempimento in esame non è mai condizione costitutiva della spettanza di una agevolazione. Così, per fare degli esempi, le esenzioni Ici/Imu di cui all’articolo 7, Dlgs 504/1992 (immobili degli enti pubblici e degli enti non commerciali, eccetera), si applicano al solo ricorrere delle condizioni di legge, anche se la denuncia non è presentata.

L’eventuale omissione dichiarativa costituirà, al più, una violazione formale che non metterà a rischio il diritto all’agevolazione. Le eccezioni a tale principio devono dunque essere espresse.

L’eccezione

Tra queste, si segnala, nella vecchia Imu, l’esenzione relativa ai fabbricati merce non locati delle imprese costruttrici. Per questi, era previsto l’obbligo della indicazione in dichiarazione a pena di decadenza. Nella nuova Imu, l’adempimento dichiarativo non è più posto a pena di decadenza. Per questo motivo, il Dipartimento delle politiche fiscali, nelle risposte date a Telefisco 2020, ha affermato che, nella riforma attuata con la legge 160/2019, la denuncia non è mai un elemento necessario per l’ottenimento dei benefici di legge.

Gli obblighi locali

È tuttavia possibile che i Comuni introducano obblighi di denuncia, espressamente posti a pena di decadenza, per applicare agevolazioni facoltative negli spazi concessi dal legislatore statale. Si pensi, ad esempio, all’abbattimento del 25% dell’imposta per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. Il diritto a tale riduzione non è in alcun modo collegato ad adempimenti del contribuente. La riduzione, quindi, spetta anche se l’interessato non ha presentato la denuncia.

Il Comune potrebbe tuttavia adottare una aliquota ridotta, sempre per gli immobili a canone concordato, subordinandola alla presentazione di una comunicazione, a pena di decadenza. In tal caso, in assenza di comunicazione, il soggetto passivo avrà comunque diritto alla riduzione del 25%, calcolata però sull’aliquota ordinaria.

La vicenda decisa dalla Ctr Lazio, dunque, dovrebbe essere inquadrata nell’ambito di tale cornice interpretativa. Se il Comune interessato non aveva deliberato un onere dichiarativo in termini decadenziali, allora l’affermazione dei giudici è senz’altro corretta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©