Contabilità

Omessa fattura, nel ravvedimento doppia sanzione

Le Entrate a Telefisco: in caso di regolarizzazione in corso d’anno è dovuta anche la penalità per l’omesso versamento in sede di liquidazione periodica

di Dario Deotto

Se non si emette una fattura e poi si decide di ravvedersi, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva occorre anche pagare la sanzione ridotta per l'omesso versamento in sede di liquidazione periodica, mentre se il ravvedimento viene fatto successivamente, tale sanzione sparisce. È questa la sorprendente risposta dell'agenzia delle Entrate data a Telefisco.

Secondo l'Agenzia, quando viene commessa una violazione prodromica Iva, come nel caso dell'omessa fatturazione o dell'indebita detrazione, occorre tenere conto del momento in cui viene posto in essere il ravvedimento operoso e delle violazioni commesse fino a quel momento.

Così, nel caso in cui non sia stata emessa una fattura e si decida di regolarizzarla, qualora il ravvedimento avvenga in corso d'anno, occorre pagare sia la sanzione ridotta riferita all'omessa fatturazione (articolo 6, Dlgs 471/97) che quella relativa all'omesso versamento (articolo 13 dello stesso Dlgs 471). Qualora, invece, il ravvedimento dell’omessa fatturazione avvenga dopo la presentazione della dichiarazione annuale, non è da prendere in considerazione la sanzione per l’omesso o insufficiente versamento realizzatesi in sede di liquidazione periodica (ma quelle dell’omessa fatturazione e dell’infedele dichiarazione). Questo perché – secondo l'Agenzia - la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento. Aggiunge l'Agenzia che tutto ciò non è altro che quanto accade quando le violazioni vengono accertate direttamente dall’ufficio, salva l’applicazione del cumulo giuridico (non possibile nel ravvedimento operoso). Le affermazioni dell’Agenzia stupiscono non poco. Intanto, va specificato che in caso di irrogazione delle sanzioni per omesse fatturazioni con conseguente infedele dichiarazione Iva, l’ufficio non irroga affatto anche quella dell'eventuale omesso/insufficiente versamento periodico. E non perché quest’ultima penalità venga assorbita o per l’applicazione del cumulo giuridico ma semplicemente perché “a monte” non si realizza alcuna violazione riferita all’omesso/insufficiente versamento periodico. Infatti, la sanzione prevista dall’articolo 13, Dlgs 471/97 si applica solo al mancato o parziale pagamento determinato direttamente da parte del contribuente in sede di saldo, acconto, liquidazione periodica e così via. Ne deriva che se, ad esempio, il contribuente non emette una fattura, non può essere irrogata alcuna penalità per l’omesso o minore versamento che ne è derivato in sede di liquidazione periodica. Ed è per questo che l'ufficio, in sede di irrogazione sanzioni, applica soltanto quelle per l’omessa fattura e l’infedele dichiarazione Iva, le quali poi vengono “cumulate giuridicamente”. In sostanza, non c'è alcun assorbimento, come riportato dall’Agenzia a Telefisco, della sanzione per l’omesso versamento in quella – più grave – dell’infedele dichiarazione Iva. Semplicemente, non esiste la sanzione per l’omesso/insufficiente versamento.

Peraltro, in tutto questo, l’Agenzia fa aleggiare – pur non affermandolo espressamente – che nel caso di omessa fatturazione si applicherebbe (qui sì ha ragione) anche la penalità per l’infedele dichiarazione Li.pe., che dunque dovrebbe essere presa in considerazione anche nel ravvedimento.

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