Il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, ha profondamente innovato i reati di omesso versamento di ritenute e Iva (articoli 10 bis e 10 ter, Dlgs 10 marzo 2000, n. 74), postergando il termine di consumazione al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione e introducendo la rateizzazione spontanea. Il mancato versamento oltre soglia è penalmente rilevante solo se non è in corso una regolare rateazione; la decadenza dalla rateazione fa rivivere la punibilità solo se il debito residuo supera nuove soglie ridotte. Il legislatore distingue nettamente la rateizzazione spontanea dal ravvedimento operoso: solo la prima sospende la rilevanza penale, purché siano versate rate di sola imposta (almeno 1/20 a trimestre) senza sanzioni né interessi. Il principio di retroattività della lex mitior assicura l’applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso, con effetti favorevoli per l’imputato.

Dlgs 14 giugno 2024, n. 87 Articolo 3 bis, comma 2, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 462

La riforma del 2024: una ristrutturazione delle fattispecie omissive

Il Dlgs 87/2024 ha sostituito integralmente gli articoli 10 bis e 10 ter del Dlgs 74/2000, introducendo una struttura normativa complessa, definita in dottrina come norma a più fattispecie. Questa nuova architettura delinea due scenari delittuosi alternativi all’interno di ciascun articolo modificando profondamente il momento consumativo e introducendo la rateizzazione come elemento discriminante per la rilevanza penale.

Il nuovo tempus commissi delicti e la struttura bifasica del reato

La prima e più evidente novità è la postergazione del termine per l’adempimento...

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