Il Dlgs 14 giugno 2024, n. 87, ha profondamente innovato i reati di omesso versamento di ritenute e Iva (articoli 10 bis e 10 ter, Dlgs 10 marzo 2000, n. 74), postergando il termine di consumazione al 31 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione e introducendo la rateizzazione spontanea. Il mancato versamento oltre soglia è penalmente rilevante solo se non è in corso una regolare rateazione; la decadenza dalla rateazione fa rivivere la punibilità solo se il debito residuo supera nuove soglie ridotte. Il legislatore distingue nettamente la rateizzazione spontanea dal ravvedimento operoso: solo la prima sospende la rilevanza penale, purché siano versate rate di sola imposta (almeno 1/20 a trimestre) senza sanzioni né interessi. Il principio di retroattività della lex mitior assicura l’applicazione delle nuove norme ai procedimenti in corso, con effetti favorevoli per l’imputato.
La riforma del 2024: una ristrutturazione delle fattispecie omissive
Il Dlgs 87/2024 ha sostituito integralmente gli articoli 10 bis e 10 ter del Dlgs 74/2000, introducendo una struttura normativa complessa, definita in dottrina come norma a più fattispecie. Questa nuova architettura delinea due scenari delittuosi alternativi all’interno di ciascun articolo modificando profondamente il momento consumativo e introducendo la rateizzazione come elemento discriminante per la rilevanza penale.
Il nuovo tempus commissi delicti e la struttura bifasica del reato
La prima e più evidente novità è la postergazione del termine per l’adempimento...


