Omissione del quadro RW sempre contestabile
La contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria dell'omessa compilazione del quadro RW , in ipotesi di disponibilità non dichiarate derivanti da patrimoni detenuti all'estero dal contribuente, è titolo autonomo e sganciato dalla presunzione di evasione; ne consegue che il termine di prescrizione è quinquennale e non quello relativo ai termini per l'accertamento. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 2165/2018 depositata il 15 maggio.
La questione riguardava l'impugnazione da parte di una contribuente di un atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni emesso in seguito alla constatata omessa compilazione del quadro RW per disponibilità non dichiarate e relative ad un patrimonio detenuto all'estero (articolo 4, Dl 167/1990).
La ricorrente asseriva la decadenza dal potere impositivo secondo quanto prescritto dalle norme sull'accertamento fiscale (articolo 43 Dpr 600/73); inoltre la violazione non aveva comportato alcun pregiudizio per l’Erario, trattandosi di finanziamento infruttifero.
L'Ufficio ribadiva la legittimità del proprio operato sottolineando la tempestività del provvedimento e l'applicazione più favorevole della misura sanzionatoria in ossequio al principio del favor rei.
La Ctp di Milano accoglieva le doglianze della contribuente ritenendo sia che non sussisteva alcun obbligo dichiarativo in quanto le attività finanziarie erano state affidate in gestione o in amministrazione a intermediari, sia che le violazioni attinenti l'infedele o omessa compilazione delle sezioni I e III del quadro RW erano state soppresse dall’articolo 9 della legge 97/2013 e l'eventuale debito residuo per atti di irrogazione sanzioni non ancora definitivi era da considerarsi estinto.
Il Collegio d'appello decide di riformare la sentenza di prime cure. La Ctr parte dalla verità non contestata del possesso e delle disponibilità finanziarie all'estero; individuato il punto fermo i giudici confermano la tempestività dell'azione in quanto, nel caso di specie, non erano stati accertati redditi di capitali aventi carattere sostanziale ma sanzioni per omessa compilazione della dichiarazione nel quadro RW.
Il Collegio richiama l'insegnamento della Suprema corte (ord. 2662/18) secondo il quale le sanzioni come quelle in esame «hanno un titolo autonomo e preesistente», che trova la sua ratio nella constatazione della mera elusione di un obbligo dichiarativo, del tutto indipendente da qualsiasi previsione di evasione fiscale, volta a consentire un monitoraggio periodico delle attività finanziarie detenute all'estero ; da tale autonomia di contestazione nasce la considerazione che non ha alcun rilievo sottolineare, come fatto dalla ricorrente, che la disponibilità in questione non provenisse da evasione o non creasse danno all'erario.