Controlli e liti

Oneri Antitrust, il contributo è legittimo

di Davide Settembre

Il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Antitrust è un’imposizione tributaria costituzionalmente legittima, alla luce della sentenza 269/2017 della Consulta. È, nel succo, quanto affermato dai Ctp Treviso con la sentenza 233/2/18, depositata il 10 luglio scorso (presidente De Lorenzi, relatore Celotto). Il caso nasce dall’impugnazione – da parte di una società – di alcune cartelle emesse a seguito dell’iscrizione a ruolo del contributo per oneri di funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, legge 287/1990). Nel merito, la ricorrente aveva eccepito l’illegittimità costituzionale del contributo per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di capacità contributiva nonché l’illegittimità della sua quantificazione.

Il collegio ha respinto i ricorsi riuniti, ricordando che il contributo è una prestazione tributaria imposta a norma di legge. In particolare, è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato e l’Autorità può deliberare variazioni nel limite massimo dello 0,05 per mille. Nel merito i giudici hanno respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale, alla luce della sentenza 269/2017 della Corte costituzionale, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10 citato in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione.

Quanto all’eccezione di discriminatorietà del contributo, i giudici hanno ricordato che con la stessa sentenza la Consulta ha evidenziato, confermando quanto già statuito dalla Commissione Ue, che «non può ritenersi costituzionalmente illegittima la scelta del legislatore di imporre la contribuzione in esame esclusivamente a carico delle imprese che si contraddistinguono per una presenza significativa sui mercati, perché dotate di una particolare struttura e perché caratterizzate da una rilevante dimensione economica: tali imprese, infatti, in base all’id quod plerumque accidit, sono le destinatarie prevalenti dell’attività dell’Autorità medesima e, quindi, le responsabili della relativa spesa».

Da ultimo, i giudici hanno rilevato che i contributi, nel caso in esame, erano stati correttamente determinati dall’Authority.

Ctp Treviso 233/2/2018

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