Imposte

Onlus, niente tetto di due unità per il superbonus

L’interpello 239/2021 chiarisce: il terzo settore segue regole speciali, meno limiti rispetto alle persone fisiche

di Giuseppe Latour

Le Onlus non devono rispettare il vincolo delle due unità in materia di superbonus.

È questa una delle indicazioni contenute nella risposta a interpello n. 239 dell’agenzia delle Entrate, pubblicata ieri.

Il caso riguarda una cooperativa sociale, regolarmente iscritta nei registri, «nonché Onlus di diritto». La sua attività principale è la gestione di servizi collegati alla Usl locale, con l’utilizzo di alcuni immobili, tutti ad uso abitativo (case, villette ed appartamenti), catastalmente censiti nelle categorie A/2 o A/3.

Su queste strutture ci sono in programma degli interventi di ristrutturazione che, in teoria, rientrerebbero nel superbonus. Il quesito è se, in questa situazione, ci sono dei limiti.

L’agenzia spiega che il decreto Rilancio inserisce nel perimetro dell’agevolazione le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). Per questi soggetti è prevista una corsia particolare rispetto ad altre situazioni.

Anzitutto, «il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale» e dalla destinazione dell’immobile. Resta fermo soltanto il limite dell’esclusione degli immobili nelle categoria A/1, A/8 e A/9. Non solo.

Secondo l’interpello, non opera neanche la limitazione «contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119», in merito alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a due unità immobiliari, «in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Quindi, per il terzo settore non vale il tetto di due unità e non si guarda ai limiti legati alla classificazione catastale degli immobili. L’unico paletto davvero rilevante è, insomma, il requisito soggettivo.

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