Adempimenti

Onorario del 110% tassato al momento del sì allo sconto in fattura

Con la soluzione dello sconto come «datio in solutum»,a prestazione potrebbe considerarsi incassata al momento del perfezionamento della cessione del credito

Con riferimento ai compensi dei professionisti incaricati di rilasciare le asseverazioni e i visti di conformità necessari per poter cedere o scontare l’agevolazione da Superbonus 110%, si concentrano alcuni dubbi dei lettori. In particolare sulle modalità di tassazione dei compensi nel caso in cui il professionista accetti di riconoscere lo sconto in fattura al committente e quindi non incassi alcun compenso. Si pensi al caso del professionista che in cambio dello sconto per l’intero ammontare di una fattura pari a 122 euro (100+22 di Iva, si tralasciano per semplicità gli importi a titolo di addebito di quanto previsto dalla cassa di appartenenza), da una parte non percepisce alcun pagamento dal cliente, dall’altra riceve un credito pari a 134,20 euro (il 110% di 122).

Premesso che il professionista al quale è trasferito il credito d’imposta può utilizzarlo con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione di opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, si ipotizzi che la comunicazione di opzione sia stata correttamente ricevuta nel novembre 2020 e che le spese siano state sostenute (ovvero la fattura sia stata emessa con indicazione dello sconto) sempre nel 2020 e che il credito possa, pertanto, essere utilizzato in misura pari a 1/5 per ogni anno a partire dal 2021.

Tenuto conto che il reddito di lavoro autonomo è tassato per cassa, in molti si sono posti il dubbio del momento in cui l’onorario per la prestazione di asseverazione, attestazione o visto debba essere tassato: se integralmente nel 2020 o per quote negli anni dal 2021 al 2025.

Per rispondere al quesito è necessario qualificare giuridicamente lo «sconto in fattura» tenendo conto che con esso avviene l’adempimento ad una obbligazione (pagamento della fattura) con una prestazione (cessione del credito). L’articolo 1197 del Codice civile prevede che il debitore non possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta e che, in tal caso, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Operando il meccanismo dello sconto in fattura come datio in solutum, e ottenuto il consenso del professionista, la prestazione potrebbe considerarsi “incassata” al momento di perfezionamento della cessione del credito e, dunque, al momento in cui il credito risulta “trasferito” al professionista che lo riceve nel suo cassetto fiscale. Il compenso, tornando all’esempio precedente, dovrebbe essere tassato per intero nel periodo d’imposta 2020.

L’impresa minore

La medesima questione, concernente l’individuazione del momento di conseguimento del provento, riguarda anche l’impresa “minore” che, come il lavoratore autonomo, determina il proprio reddito in base al principio di cassa, qualora non abbia optato per il metodo della registrazione ai fini dell’Iva.; nella fattispecie si giunge alla medesima conclusione.

Il caso del condominio

Un altro aspetto dubbio è quello relativo all’eventuale applicazione della ritenuta prevista per i compensi di lavoro autonomo nei casi in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un sostituto d’imposta, come il condominio. In tal caso, infatti, il condominio da una parte ha l’obbligo generale di effettuare la ritenuta sui compensi ma dall’altra non ha la possibilità di operarla non essendo previsto, in caso di sconto totale in fattura, alcun pagamento. Il sostituto non dovrebbe quindi versare la ritenuta, chiedendo al professionista di fornirgli la “provvista” necessaria, non risultando applicabili le regole operanti in altri ambiti, ad esempio in caso di compensi in natura riconosciuti ai dipendenti.

Tutte queste criticità operative non si verificano qualora si applichi la modalità di gestione delle spese dei professionisti riferibile al mandato senza rappresentanza da conferire all’impresa/general contractor, sulla quale sono attesi chiarimenti.

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