Opaco o trasparente, così si decide chi paga
Per individuare chi sia il contribuente (trust o beneficiari), occorre distinguere tra trust "trasparenti", e cioè con beneficiari di reddito "individuati" (i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari) e trust "opachi", e cioè senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono direttamente tassati in capo al trust medesimo.
Il criterio
Secondo le Entrate (circolare n. 48/E/2007) il beneficiario è "individuato" non quando egli sia semplicemente nominato come beneficiario del trust, ma quando egli abbia il diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di una parte di reddito realizzato dal trust. In linea di principio, si tratterebbe di un criterio di distinzione assai chiaro e netto, ma che diviene assai incerto e labile alla prova dei fatti, in quanto soggetto ad ampi spazi interpretativi (soprattutto se l'interpretazione è fatta sulla base dei criteri utilizzati dalle Entrate nella controversa circolare 61/E del 2010). Questa incertezza si ripercuote, soprattutto per i trust esteri, sul tema del regime di tassazione applicabile, perché:
• se il trust estero è "opaco", è il trust come tale a essere soggetto passivo d'imposta, ma le imposte sono pagate dal trust nello Stato estero di sua residenza (e non in Italia); poiché il trust non è "trasparente" neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia;
• se invece il trust estero è "trasparente", allora sarebbero i beneficiari residenti in Italia a dover pagare le imposte in Italia (per trasparenza) per i redditi ovunque prodotti dal trust. Il condizionale è d'obbligo in quanto è discutibile l'imponibilità per trasparenza in Italia, in capo ai beneficiari residenti, anche dei redditi di trust trasparenti residenti all'estero.
Altra perplessità deriva dal tema se la trasparenza si possa applicare anche per i redditi di fonte estera di un trust estero trasparente. Non hanno invece dubbi le Entrate: la circolare n. 61/E/2010 ha preso posizione affermando l'imputabilità per trasparenza anche dei redditi realizzati da trust trasparenti esteri indifferentemente dal fatto «che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato».
La residenza
Se i beni in trust sono asset finanziari depositati in banche estere ed effettivamente gestiti da un trustee estero, dovrebbe essere agevole dimostrare l'inesistenza dei criteri di collegamento (sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale) con il territorio italiano che attraggono in Italia la residenza fiscale del trust. C'è però il problema della presunzione di residenza in Italia del trust istituito in uno Stato che non scambia informazioni con l'Italia, qualora almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano residenti in Italia. Tuttavia si tratta di una norma che ammette la prova contraria, che spesso non appare di difficile prospettazione. Pertanto, un trust residente all'estero sarà soggetto a imposte in Italia solo per i redditi prodotti in Italia. Con la conseguenza che se nessuno dei "beni in trust" è localizzato in Italia, i redditi realizzati dal trust non sono imponibili in Italia. Occorre peraltro ricordare che alcuni beni si presumono per legge localizzati in Italia, come capita per le azioni o per le quote di società aventi sede in Italia.