Imposte

Operazioni autonome: sì al risarcimento

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di Patrizia Maciocchi

Le operazioni di investimento e quelle di disinvestimento sono negozi distinti e vanno considerate in modo autonomo anche se interdipendenti e compiute in tempi più o meno ravvicinati. Partendo da questo presupposto la Corte di cassazione, con la sentenza 29111, accoglie il ricorso di due sorelle che, dopo la morte del padre, chiedevano alla banca un risarcimento per la gestione “scorretta” del suo portafoglio. Le ricorrenti avevano, infatti, accertato che ingenti somme erano state investite, senza prova del consenso del genitore, in obbligazioni emesse da paesi dell’est europeo ad altissimo rischio speculativo. Un’operazione annullata dai giudici, per difetto di prova scritta, con una sentenza passata in giudicato. Nella stessa causa era stato accertato che la provvista per le obbligazioni russe e ucraine era frutto della vendita di azioni di una banca lombarda. Le ricorrenti chiedevano dunque la differenza tra il prezzo di vendita e l’importo che sarebbe stato riscosso alla scadenza naturale delle obbligazioni, se la “dismissione” censurata non fosse avvenuta.

Per l’istituto di credito però la questione sollevata dalle attrici era coperta del giudicato sulle azioni dell’est, estensibile anche all’operazione collegata. Una conclusione condivisa dalla Corte d’Appello secondo la quale le operazioni finanziarie a catena, come gli investimenti e i disinvestimenti in successione, configurano un unico rapporto, anche a i fini della nullità negoziale.

La Cassazione però nega che sia così e fa chiarezza.

I giudici ricordano che perchè possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico devono ricorrere sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo. Il primo é costituito dal nesso teleologico e dunque dal fine pratico tra i due negozi, consistente in un assetto economico unitario e globale. Mentre il requisito soggettivo é nel comune intento delle parti di raggiungere non solo l’effetto tipico del singolo negozio ma anche un ulteriore e autonomo risultato grazie al loro coordinamento. Le operazioni di investimento e quelle di disinvenstimento sono quindi due negozi distinti e tali restano anche se sono compiuti in tempi ravvicinati e «benché qualificati da una relazione di interdipendenza sul piano della descrizione empirica».

Secondo i giudici della prima sezione civile nulla preclude alle ricorrenti di avanzare le loro richieste in merito ad un’operazione di disinvestimento rispetto alla quale la banca non era stata in grado di fornire la prova del consenso del loro padre.

Cassazione, sentenza n. 29111/2017

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