Adempimenti

Operazioni in contanti per turisti extra Ue: entro l’11 aprile la comunicazione alle Entrate

Il termine riguarda gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio che effettuano la liquidazione Iva mensile

di Federico Gavioli


C’è tempo fino all’11 aprile, poiché il 10 è festivo, per gli operatori del settore del commercio al minuto e per le agenzie di viaggio che effettuano la liquidazione Iva mensile, per l’invio della comunicazione analitica delle operazioni in contanti con turisti extra Ue per importo unitario , al netto dell’Iva, pari o superiore a mille euro; lo stesso adempimento scade, invece, il 20 aprile per gli stessi soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente.

Più precisamente si tratta della comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno precedente, nel caso specifico 2022, nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea, che abbiano la residenza fuori dal territorio dello Stato.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte del soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.

Il modello per la comunicazione

Per effettuare la comunicazione occorre utilizzare il modello di Comunicazione polivalente - quadro TU operazioni legate al turismo - approvato con provvedimento del 2 agosto 2013 dell’agenzia delle Entrate. Va ricordato che tale modello era utilizzato per l’adempimento denominato “spesometro”, in vigore fino al 2016; a partire dall’anno 2017, il modello continua ad essere utilizzato, comunque, per la comunicazione delle operazioni legate all’uso del contante con turisti stranieri.

La comunicazione, inoltre, deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica.

Chi sono i soggetti tenuti all’adempimento

Devono effettuare l’adempimento:

• gli operatori del settore del commercio al minuto, di cui all’articolo 22, del Dpr n. 633 del 1972;

• le agenzie di viaggio e turismo, di cui all’articolo 74-ter, del medesimo Dpr n. 633 del 1972.

Per beneficiare della deroga per l’uso del contante, i citati soggetti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/2012, devono inviare una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2012, e nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

È necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

All’atto dell’acquisto, il cedente o prestatore deve:

• acquisire fotocopia del passaporto del cliente;

• ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’agenzia delle Entrate.

Le sanzioni applicabili in caso di omesso invio della comunicazione

Non essendo previste specifiche sanzioni in caso di omessa/errata compilazione del quadro TU - operazioni legate al turismo – si ritiene applicabile la sanzione da 250 ad 2.000 euro, di cui all’articolo 11, Dlgs 471/97; è possibile, inoltre, avvalersi per la riduzione delle sanzioni, dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del Dlgs 472/1997.

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