Professione

Operazioni elusive, per i professionisti obbligo di segnalazione retroattivo

Uno schema di Dlgs prevede che la comunicazione di pianificazioni fiscali aggressive parta già dal 25 giugno 2018

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di Valerio Vallefuoco

Anche i professionisti obbligati a comunicare all’agenzia delle Entrate le operazioni fiscali sospette dei propri clienti a partire dal 25 giugno 2018. Lo schema di decreto legislativo all’esame del Consiglio dei ministri di mercoledì 29 gennaio (poi il testo dovrà passare alle Camere per i pareri delle commissioni competenti), che recepisce in anche in Italia la normativa comunitaria che introduce le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) fiscali, prevede infatti un debutto retroattivo della trasmissione delle informazioni. In pratica una sorta di «delazione fiscale» su base transnazionale, con l’effetto che i dati comunicati potranno essere utilizzati dalle autorità fiscali estere per individuare e colpire la pianificazione fiscale aggressiva.

Il primo appuntamento
In coerenza con le regole europee, lo schema di Dlgs (già oggetto di una consultazione pubblica promossa dal Mef nell’estate 2019) prevede un meccanismo che rende di fatto retroattiva l’efficacia dell’obbligo di comunicazione. Gli intermediari, i contribuenti e i professionisti obbligati alla comunicazione di operazioni fiscali sospette dovranno trasmettere una tantum all’agenzia delle Entrate, entro il 31 agosto 2020, tutte le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.

L’obiettivo
Il provvedimento, come anticipato, attua la direttiva Dac 6 (acronimo di «Directive on administrative co-operation») che si identifica a livello europeo come lo stadio attualmente più elevato di compliance fiscale. E per certi versi può essere considerata addirittura più severa dell’action 12 del progetto Beps targato Ocse, che contiene raccomandazioni relative alla progettazione di regole di divulgazione obbligatoria per i piani di pianificazione fiscale aggressivi, anche attraverso accordi elusivi e strutture societarie opache.

In sostanza, lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2018/822/Ue del Consiglio del 25 maggio 2018, che a sua volta modifica la direttiva 2011/16/Ue sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

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L’ambito applicativo
La nuova normativa introdurrà quindi delle disposizioni sulla comunicazione obbligatoria di informazioni alle competenti autorità nazionali sui sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva con almeno un elemento transfrontaliero («meccanismi») da parte di intermediari.
Questi ultimi sono identificati, sia dal punto di vista soggettivo che dal puto di vista dell’attività oggettivamente esercitata, come quei soggetti comunque coinvolti nell’elaborazione, nella commercializzazione, nell’organizzazione o nella gestione dell’attuazione di tali meccanismi.

Sono incluse nella categoria degli intermediari le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni, in base alla direttiva 2014/107/Ue e al Common reporting standard (Crs), tra cui: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

Sono considerati intermediari anche i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dalla normativa antiriciclaggio (articolo 3, comma 4, del Dlgs 231/2007) fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai, avvocati.

I dati da comunicare
Questi intermediari saranno obbligati a trasmettere all’agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla loro conoscenza, tutte le seguenti informazioni:
l’identificazione degli (eventuali ulteriori) intermediari e dei contribuenti interessati, dei quali devono essere comunicati il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la residenza a fini fiscali, il numero di identificazione fiscale (Nif), i soggetti che costituiscono imprese associate dei contribuenti;
gli elementi distintivi la cui presenza rende il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero;
la data di avvio dell’attuazione;
le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione;
il valore del maccanismo transfrontaliero;
l’identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonché delle altre giurisdizioni potenzialmente interessate;
l’identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero, nonché delle giurisdizioni a cui è riconducibile tale soggetto.

Gli altri Paesi
In realtà, il termine di recepimento della Dac 6 concesso agli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2019. E la maggioranza degli Stati Ue l’ha già recepita nei rispettivi ordinamenti. Sul punto, si segnala che l’Irlanda ha approvato la sua legge di recepimento il 22 dicembre scorso e che, pur in procinto di Brexit, il 16 gennaio anche il Regno Unito ha approvato le norme che recepiscono questa direttiva europea.

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