Operazioni fuori campo, la registrazione Iva diventa rilevante per dedurre il costo
Le operazioni fuori campo Iva rilevano ai fini della determinazione del reddito per le imprese minori, nel periodo della loro rilevazione contabile, se il contribuente ha optato per il metodo della registrazione in base all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73. È l’interpretazione fornita verbalmente dalle Entrate in uno dei dibattiti in occasione dello speciale L’esperto risponde ( clicca qui per vederlo ).
Si tratta di una apprezzabile semplificazione cosicché i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della registrazione (ci risulta che siano la stragrande maggioranza), possono adottare dei criteri omogenei sia per le operazioni rientranti nel campo di applicazione Iva che per le operazioni escluse.
Le operazioni effettuate nel corso dell’anno che non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva (aggi, interessi bancari, affitti pagati a privati, tasse comunali, assicurazione, ecc.) devono essere registrate separatamente nel registro Iva delle fatture emesse se attive o nel registro degli acquisti se sono spese, entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui sono rilevanti e cioè dalla data del pagamento.
■Quindi le imprese minori, che hanno optato per il metodo della registrazione Iva, ai fini della determinazione del reddito e quindi della compilazione del quadro RG, devono considerare le seguenti tre categorie.
■ Operazioni soggette a Iva nell’anno in cui risultano registrate secondo le regole del Dpr 633/1972.
■Operazioni fuori campo Iva nell’anno della registrazione tenendo conto che l’annotazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del pagamento o incasso: assume quindi rilevanza la data della registrazione mentre quella del pagamento o incasso dovrà risultare dal documento medesimo.
Operazioni di chiusura e di rettifica (ammortamenti, costi del personale, eccetera) concorrono a formare il reddito con i criteri di competenza e devono essere annotate nei registri Iva, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Invece le imprese minori che non hanno esercitato l’opzione all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73, per le operazioni soggette ad Iva devono annotare i mancati incassi e mancati pagamenti, mentre per quelle fuori campo Iva vanno registrate con riferimento alla data del pagamento o incasso.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia sulle operazioni escluse da Iva che rilevano ai fini della determinazione del reddito nel periodo di imposta della registrazione, la consideriamo una apertura in quanto a nostro parere non si evinceva dalla circolare 11/E/2017, richiamata anche dalle risposte a Telefisco 2018. Infatti il documento di prassi nel capitolo 6.3, in cui viene esaminato il regime di cassa “puro”, precisa che le operazioni escluse da Iva devono essere annotate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso o pagamento.
Nel successivo capitolo 6.5 in cui si parla dell’opzione per il metodo delle registrazioni, con riferimento alle operazioni escluse da Iva, la circolare rinvia al capitolo precedente. Con ciò facendo pensare che per queste operazioni il criterio di imputazione della spesa fosse comune indipendentemente dal regime contabile adottato.