Adempimenti

Operazioni con l’estero trasmesse ogni giorno

Per i documenti ricevuti va inviata l'integrazione se il fornitore non è nello Sdi. Cambiano anche i codici Tipo Documento rispetto al vecchio esterometro

Da venerdì 1° luglio per le transazioni verso e da soggetti non stabiliti scatta il nuovo obbligo di trasmissione dei dati in formato Xml e-fattura al Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate operazione per operazione. La rivoluzione, che fino all’ultimo è stata oggetto di richiesta di proroga e che, ad oggi attende anche l’imminente emanazione di necessari chiarimenti da parte delle Entrate, sembra in dirittura d’arrivo con alcune novità dell’ultimo momento.

In particolare, sul piano delle novità si segnala, da una parte, l’allargamento della platea dei soggetti coinvolti che, con la conversione in legge del Dl 36/2022, include anche i contribuenti minori (forfettari, e minimi) e le Ads che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Inoltre, con il Dl 73/2022, le operazioni non rilevanti ai fini Iva carenti del requisito territoriale vanno trasmesse al Sdi se, singolarmente considerata hanno un valore superiore a 5mila euro.

La rivoluzione, come più volte evidenziato su queste pagine (si veda il Focus del «Sole 24 Ore» pubblicato il 1° giugno 2022) comporta una rivisitazione dei processi operativi e di alcuni essenziali profili contrattuali.

L’adempimento non coinvolge le operazioni che hanno fatto oggetto di dichiarazione doganale ovvero di fattura elettronica. Sotto questo ultimo profilo si segnala che, trattandosi di trasmissione di dati, anche se con formato Xml e-fattura, la ricezione di una fattura dall’estero nel formato adeguato comporta sempre la trasmissione dell’integrazione della stessa, a meno che il fornitore estero (cosa possibile, ma eccezionalmente rara) non si sia registrato allo Sdi.

Questa specifica considerazione ha degli effetti anche in materia di conservazione del documento ricevuto ovvero della fattura attiva estera trasmessa allo Sdi con indicazione nel codice destinatario il dato convenzionale «XXXXXXX». In entrambi i casi, non trattandosi di fattura elettronica, il contribuente può ancora gestirla in analogico, conservando la carta della fattura estera ricevuta o della fattura emessa verso il cliente non residente. Questo perché l’obbligo di conservazione elettronica è solo riferito alle fatture elettroniche. Tale facoltà (che sinceramente operativamente non comprendo) non sussiste nel caso in cui il contribuente non voglia conservare su carta il documento, ma lo voglia mantenere in elettronico. In questo caso il documento (entro il termine di 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi) deve essere conservato secondo le modalità previste dal Dm 17 giugno 2014 e dalle linee guida Agid operative dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo adempimento comporta anche l’abbandono, per le operazioni che si considerano effettuate dal 1° luglio 2022, dei codici tipo documento riservati all’esterometro (ad esempio TD10 per la fattura d’acquisto intracomunitario o TD11 per la fattura d’acquisto dei servizi intracomunitari). Questi codici vanno sostituiti dai codici «Tipo Documento»:

«TD01» per la fattura attiva verso il non residente;

«TD17» per l’integrazione della fattura passiva o autofattura per i servizi intra Ue ovvero extra-Ue;

«TD18» per l’integrazione della fattura intracomunitaria di acquisto di beni;

«TD19» per l’acquisto di beni già esistenti in Italia da soggetto non residente (Ue o extra-Ue).

Anche se sul punto si attende un chiarimento delle Entrate, il nuovo esterometro (come la precedente comunicazione) per gli enti non commerciali dovrebbe riguardare le sole operazioni istituzionali.

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