Controlli e liti

Operazioni straordinarie, dirimente la prosecuzione dell’attività

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di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

L'agenzia delle Entrate subordina l'assenza dei profili di abuso del diritto all'esistenza di «effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d), del Tuir».

In pratica, come nota anche la circolare Assonime, se ad essere ceduta dopo la scissione è la società immobiliare, potrebbe tornare applicabile la normativa sull'abuso del diritto. Questo però stride con la premessa di partenza condivisa dall'Agenzia secondo cui il risparmio di imposta derivante dalla cessione delle partecipazioni (ribadiamo: in capo al cedente) non è mai contrario alle norme del sistema, essendo controbilanciato dal mancato riconoscimento del costo fiscale dei beni in capo all'acquirente.

Pertanto, una volta constatato che l'operazione non determina vantaggi indebiti, diviene superfluo interrogarsi sui requisiti economici dell'operazione, e quindi sulla presenza di beni e/o aziende all'interno delle società che vengono cedute. Peraltro, la stessa circolare Assonime, precisa che, sia pure in termini informali, l'Agenzia ritiene questa conclusione una indicazione di carattere generale suscettibile di essere rivista.

In generale, su questo aspetto non si può che condividere quanto espresso da Assonime:

•«le considerazioni che l'Agenzia svolge in merito alla veicolazione dei compendi aziendali (…) possono bene estendersi, in termini non dissimili, anche nei confronti dei beni singoli»;

•«In definitiva, la scissione che permette al contribuente di scegliere tra cessione diretta o indiretta di un bene di impresa non sembra meritevole di un diverso trattamento rispetto a quella che consente di scegliere tra cessione diretta o indiretta di un ramo di azienda».

Una volta confermato anche questo ultimo tassello mancante saremo finalmente arrivati alla piena possibilità di gestire liberamente il passaggio di aziende, immobili o singoli beni nel modo che meglio risponde alle esigenze degli operatori economici: la circolazione delle partecipazioni si limita a spostare la fiscalità latente sull'acquirente, mentre la cessione diretta dei beni o delle aziende comporta la tassazione immediata e il riconoscimento del costo per il futuro. Queste considerazioni di principio devono poi essere integrate anche con l'analisi di eventuali operazioni precedenti che possono influenzare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazioni nella società scindenda (su questo aspetto, la risoluzione ricorda che ci si deve basare sulla proporzione tra patrimoni effettivi trasferiti).

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