Imposte

Operazioni straordinarie non tassate se effettuate tra società semplici

di Alessandro Germani

La recente risposta dell’agenzia delle Entrate n. 309 del 30 aprile 2021 ribadisce che le operazioni straordinarie tipicamente in continuità (fusioni e scissioni) non determinano la neutralità fiscale anche per le società semplici. Tuttavia non vi è alcuna tassazione in quanto non si rientra in nessuna delle casistiche tipiche dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir).

La società semplice è un istituto piuttosto diffuso anche in contesti molto diversi come l’agricolo e il finanziario, perché accomuna lo schermo societario (molto affievolito in termini di autonomia patrimoniale e responsabilità) all'assenza di commercialità, il che fa sì che fiscalmente sia tassata su tutti i singoli redditi prodotti in base all'articolo 6 del Tuir, come una mera persona fisica.

Visto dunque il frequente utilizzo, vale la pena di soffermarsi sugli aspetti fiscali di alcune operazioni straordinarie, quali le fusioni, le scissioni e le trasformazioni, che possono riguardare queste entità quali modificazioni del contratto sociale; in particolare quando sia il dante causa che l'avente causa sono società semplici.

Nel caso di scissioni di società semplici con attribuzione di beni (tipicamente immobili) a beneficiarie che rivestono anch'esse la natura di società semplici, con la risposta ad interpello 91/2018 l'Agenzia aveva affermato che, pur non applicandosi il regime di neutralità previsto dall'articolo 173 del Tuir, si è in presenza di operazioni prive di riflessi reddituali. Tale principio dovrebbe valere anche per le fusioni tra società semplici.

Questa posizione di fatto è stata ribadita e riconfermata dalla citata risposta 309. L'interpello del contribuente riguardava in realtà la valutazione in chiave anti abuso di un'operazione riguardante due società semplici svolgenti attività agricola, allo scopo di addivenire alla suddivisione delle stesse fra due rami familiari, in presenza di una situazione conflittuale che non consentiva più la permanenza di tutta la compagine nelle due strutture societarie condivise. L'operazione ha quindi riguardato il conferimento dei terreni da parte delle persone fisiche in una delle società semplici e, successivamente, la scissione di parte del patrimonio immobiliare a favore dell'altra società semplice. L'effettuazione di una scissione parziale (perché parte del patrimonio resta nella scissa e parte viene destinato alla beneficiaria) ed asimmetrica (il che consente di separare le due compagini sociali in modo che ognuna controlli una delle due società semplici) per l'Agenzia non è abusiva in quanto serve a superare la situazione conflittuale. Ma l'elemento di interesse è la conferma che la scissione è fiscalmente neutrale ex articolo 173 del Tuir solo nel caso in cui le partecipanti svolgano attività d'impresa. Cosa che chiaramente non avviene in presenza di società semplici.

Tuttavia, per quanto la scissione fra società semplici comporti il trasferimento dei beni, essa non integra alcuna delle ipotesi dell'articolo 67 del Tuir e quindi non costituisce una fattispecie realizzativa da assoggettare ad imposizione. Lo stesso dicasi per il concambio in capo ai soci. Il tutto ribadendo principi già espressi con le risoluzioni 152/E/08 e 102/E/09.

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