Opere di urbanizzazione, installazione di attrezzature sanitarie con Iva agevolata
La cessione e la relativa installazione di un’apparecchiatura sanitaria è soggetta all’aliquota Iva agevolata del 10%; diversamente, i servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento dei software e degli hardware del sistema scontano l’Iva all’aliquota ordinaria del 22%.
È questo l’ultimo chiarimento che arriva dall’agenzia delle Entrate, la quale ha risposto ieri ad un quesito relativo al trattamento Iva delle opere di urbanizzazione secondaria, nello specifico «attrezzature sanitarie» (v. risposta n. 29/2019).
Secondo il chiarimento di prassi, è fuori discussione che nel caso di fornitura di beni – quale l’attrezzatura di protonterapia – con relativa installazione vi siano le condizioni richieste per l’applicabilità delle disposizioni di cui al n. 127-sexies) e 127 quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 che permettono l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.
Trattasi, infatti, di un bene fornito per diventare elemento funzionale di un edificio – l’ospedale – che rientra a tutti gli effetti tra le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del Dpr 380/2001 sottoposte al regime Iva agevolato. Un discorso a parte – secondo l’amministrazione finanziaria – va fatto per i servizi tecnici di gestione e manutenzione dei macchinari nonché per quelli di aggiornamento dei sistemi informatici.
Questi servizi non possono, in primis, considerarsi rientranti nell’ambito applicativo del n. 127-septies) che si riferisce alle sole prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, riconducibili nel concetto di costruzione. Né possono essere considerati, in seconda battuta, come operazioni accessorie alla cessione dell’impianto ex art. 12 Dpr 633/1972, non presentando gli stessi quel nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale affinché possa parlarsi di accessorietà. La conseguenza è considerare tali servizi come operazioni a sé stanti e, per l’effetto, applicare l’aliquota Iva a cui sono autonomamente soggetti, e cioè quella ordinaria.
Agenzia delle Entrate, risposta 29/2019