Opposizione a pignoramento e atti presupposti con ricorso al giudice tributario
Se insieme all’atto di pignoramento presso terzi, il contribuente impugna anche gli atti presupposti ossia le cartelle concernenti iscrizioni a ruolo per debiti “tributari” delle quali contesta la mancata ricezione e/o la prescrizione, deve rivolgere la propria domanda innanzi al giudice tributario. Così la Ctp Varese, sentenza n. 132/1/18 (Presidente Mazzeo Rinaldi, Relatore Renzi).
La decisione
Da un lato l’articolo 57 del Dpr 602 del 1973 sembrerebbe escludere dalla giurisdizione tributaria le opposizioni all’esecuzione, contemplate dagli articoli 615 e 617 del cpc. Dall’altro lato occorre effettuare il seguente distinguo:
a) Se il contribuente impugna il pignoramento presso terzi per vizi propri dello stesso, allora dovrà rivolgersi al giudice ordinario;
b) Se, invece, il contribuente, unitamente al pignoramento, impugna anche l’atto presupposto (cartella di pagamento riportante l’iscrizione a ruolo e relativa a tributi, che assume mai essere stata notificata e/o ne contesta la prescrizione) introduce delle questioni sul merito del tributo, e, solo in questo caso, deve rivolgere la propria domanda al giudice tributario.
La vicenda
L’Agente della Riscossione notifica a un contribuente, nel giugno 2016, un pignoramento presso terzi, fondato su cartelle di pagamento relative a Tarsu notificate nel luglio 2008 e nel dicembre 2008. Il contribuente si oppone con ricorso nel settembre 2016 e sostiene che le iscrizione a ruolo, trasfuse nelle cartelle di pagamento, e poste a base del pignoramento non sono state mai correttamente notificate e che comunque in tributi inerenti Tarsu risultano prescritti. Resiste il Concessionario che sostiene l’inammissibilità del ricorso per regolarità delle notifiche delle cartelle poste a base del pignoramento.