Adempimenti

Opzione e comunicazione a confronto

di Luca De Stefani

I dati delle fatture attive e passive da inviare all'agenzia delle Entrate tramite l'opzione dell'articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, sono praticamente gli stessi di quelli che dovranno essere inviati con lo spesometro trimestrale obbligatorio. L’opzione esonera dallo spesometro stesso (non dall'invio delle liquidazioni periodiche), riduce di due anni i termini per i controlli fiscali e accelera i rimborsi Iva (entro tre mesi dall'invio del modello Iva annuale). Per questo potrebbe essere conveniente l'opzione entro il 31 marzo 2017. Anche il regime sanzionatorio può essere più vantaggioso , in quanto non è legato all'errato o mancato invio delle singole fatture.

L’unica possibile differenza tra questi dati e quelli dello spesometro è che i primi richiedono il “tipo del documento” (cioè la scelta tra la fattura, la nota di credito, la nota di debito, la fattura semplificata e la nota di credito semplificata), mentre i secondi richiedono “la tipologia dell'operazione”. I primi sono dati facilmente recuperabili e memorizzabili nelle causali contabili dei software di contabilità, mentre per conoscere i secondi si dovrà attendere l'uscita della relativa applicazione. Non si esclude, però, che per “operazione” si intenda “documento”, il che farebbe eguagliare i dati delle due trasmissioni.

L’aspetto negativo dell'opzione rispetto allo spesometro è costituito dall'invio dei dati del primo trimestre 2017 entro il 31 maggio 2017, invece del 25 luglio 2017 previsto per lo spesometro (salvo cambiamenti legislativi). Viceversa, il secondo trimestre 2017 sarà posticipato il 31 agosto 2017 rispetto al 25 luglio dello spesometro. A regime (dal 2018), poi, non vi saranno più queste differenze, perché la trasmissione è prevista per entrambi entro «l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre» (tranne che per il secondo trimestre dello spesometro che va inviato entro il 16 settembre).

Dunque, dal 1° gennaio 2017, con «riferimento alle operazioni rilevanti» ai fini Iva, i soggetti passivi possono optare (per almeno 5 anni) per l'invio telematico alle Entrate delle «informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta», oltre che di tutte le «fatture ricevute e registrate» nel registro degli acquisti, «ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni».

Anche se la disposizione che ha previsto l'opzione dell'invio dei dati delle fatture attive e passive è contenuta nello stesso articolo che consente a tutti i soggetti Iva, dal 2017, di spedire le fatture elettroniche B2B tramite Sdi (Sistema di interscambio), per effettuare questa opzione non è necessario emettere e/o ricevere fatture elettroniche, in quanto si possono inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute su carta. Si può esercitare l'opzione anche senza dover per forza utilizzare lo Sdi delle Entrate per spedire le eventuali fatture elettroniche B2B da emettere (se sono verso la Pa è d'obbligo lo Sdi). Viceversa, si può usare il Sdi per inviare le fatture elettroniche B2B o verso la Pa, anche senza dover esercitare l'opzione.

Confronto tra spesometro e regime opzionale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©