Controlli e liti

Opzione per il «vecchio» consolidato solo con comunicazione

L’ordinanza 244/2021 ribadisce che nel regime vigente con il Dm 9 giugno 2004 non bastava il comportamento concludente della società

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di Francesco Paolo Fabbri

Nessuna opzione per il consolidato fiscale in mancanza della comunicazione, non valendo il «comportamento concludente» della società. È quanto hanno statuito i giudici di Cassazione con l’ordinanza 244/2021 del 12 gennaio, relativamente a quanto previsto dal Dm 9 giugno 2004.

Una società di gruppo compilava la dichiarazione dei redditi in qualità di consolidata, imputando alla consolidante il proprio reddito tramite l’apposito quadro della dichiarazione (GN). Tuttavia, da una verifica fiscale emergeva che la società consolidante aveva omesso la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 119, comma 1, lettera d) del Tuir. Comunicazione tramite la quale l’Amministrazione finanziaria veniva informata dell’opzione per il consolidamento dei redditi ex articoli da 117 a 129 del Tuir. L’Agenzia accertava quindi i tre periodi d’imposta interessati dall’applicazione del regime, rilevando l’impossibilità di consolidare gli imponibili in assenza della citata comunicazione.

La società consolidata impugnava gli accertamenti, eccependo che la consolidante aveva presentato il modello relativo al consolidato. Circostanza che, assieme alla compilazione del quadro GN da parte della consolidata, esprimeva in maniera inequivocabile la scelta del regime di consolidamento dei redditi. Rilevava in particolare la ricorrente che l’invio del modello di opzione per il consolidato non costituiva “elemento sostanziale non superabile con il comportamento concludente”.

Tuttavia, nonostante ogni argomentazione, dopo essere risultata soccombente nei gradi di merito, la consolidata ha parimenti visto rigettato il ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito, come già fatto in passato (Cassazione 5647/2020), che la comunicazione dell’opzione per il consolidato costituisce «condizione essenziale» per l’ammissione ai benefici del consolidamento dei redditi. Ciò in quanto si tratta, secondo i giudici, di regime che comporta benefici per il contribuente, e che risulta consentito soltanto nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dal legislatore. A parere della Cassazione non può quindi trovare applicazione l’articolo 1 del Dpr 442/1997 sul «comportamento concludente», norma che può essere applicata soltanto nel caso di regimi di determinazione delle imposte o ai regimi contabili, non invece «con riferimento alle modalità di pagamento delle imposte» (Cassazione n. 31061/2018).

Nonostante tale ultima incerta dizione, l’argomentazione della Suprema corte si basa su quanto veniva disposto dall’articolo 5, comma 2, del Dm 9 giugno 2004, attuativo del regime di consolidamento (articolo 129 del Tuir). Il citato articolo 5, comma 2 stabiliva infatti che «l’opzione si considera perfezionata se comunicata dalla controllante all’agenzia delle Entrate entro il termine previsto dall’articolo 119, comma 1, lettera d), del Testo unico».

Occorre in proposito rilevare che, al di là di quanto previsto dal Dm 9 giugno 2004, l’articolo 119, comma 1, lettera d) del Tuir non poneva (e tuttora non pone) alcuna condizione di efficacia per la comunicazione all’agenzia delle Entrate. Tale norma richiede infatti esclusivamente di effettuare la comunicazione entro un dato termine (che risulta variato nel corso del tempo), senza però prevedere alcuna “decadenza” in caso di omissione.

Ad ogni modo, nel prendere atto di quanto statuito dall’ordinanza 244/2021, occorre altresì notare che il decreto ministeriale del 2004 è stato abrogato e sostituito dal successivo Dm 1° marzo 2018, nel quale non risulta più inclusa la disposizione di cui al precedente articolo 5, comma 2. E infatti, l’attuale articolo 5 del Dm 1° marzo 2018 si limita a stabilire (al comma 1) che l’esercizio congiunto dell’opzione per la tassazione di gruppo deve essere comunicato dalla società controllante all’agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, come previsto dall’attuale articolo 119, comma 1, lettera d) del Tuir.

Per questo motivo, non risultando più in vigore la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 2, del Dm 9 giugno 2004, si dovrebbe potere concludere che, alla data odierna, l’opzione per il consolidato fiscale possa essere considerata valida anche in mancanza della comunicazione di cui all’articolo 119 del Tuir (effettuata dalla controllante con la dichiarazione dei redditi). Potendo quindi rilevare il «comportamento concludente».

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