Ora c’è l’F24 per l’Iva carburanti
La Risoluzione 18/E pubblicata ieri supera le questioni tecniche sui pagamenti con F24 e fa entrare in pieno vigore le nuove norme della legge di Bilancio in materia di depositi fiscali, ai quali è ora demandata l’applicazione, oltre che dell’accisa, anche dell’Iva.
Dopo l’uscita dell’atteso Dm 13 febbraio 2018, l’amministrazione è ora pronta a recepire le disposizioni – sostanzialmente antifrode – che impongono di pagare l’Iva con F24 per i carburanti estratti da un deposito fiscale, procedendo operazione per operazione, senza possibilità di compensazione.
C’è una regola generale, per cui l’Iva è ora corrisposta in estrazione dal deposito qualunque sia la provenienza del prodotto introdotto, cioè: una produzione interna, un acquisto nazionale, un acquisto intraunionale o un’importazione. Ma ci sono alcune eccezioni, rese operative dal Dm, al ricorrere delle quali il sistema applicativo dell’imposta resta quello ordinario.
Restano però temi, in parte superati con la Risoluzione di ieri, essenzialmente sulle modalità per presentare e compilare il modello F24 che attesta il pagamento dell’imposta: il Dm 13 febbraio, seguendo la legge, aveva disposto che la ricevuta di versamento andasse conferita in originale dal depositante al depositario, che ha pure l’onere di verificare il pagamento nel proprio cassetto fiscale. Mancava, però, il modello F24 da presentare in concreto, coi dati del depositario, la sua partita Iva e il riferimento del deposito fiscale, col relativo codice tributo. A ciò ha ovviato la Risoluzione 18/E, che ha istituito il codice tributo 6044, da indicare nel modello F24 ELIDE, assieme al codice fiscale del gestore del deposito e al relativo codice accisa. Il gestore, acquisita la ricevuta in originale del versamento, potrà poi verificare la correttezza dello stesso accedendo direttamente sul proprio cassetto fiscale.
Ma resta, a quanto pare, il tema della tempistica. Per verificare un pagamento occorre un tempo superiore a quello commerciale e tecnico per le operazioni di scarico del deposito. Inoltre, per motivi logistici, il conferimento in originale della ricevuta di pagamento è materialmente difficile da eseguire. Su ciò restano gli interrogativi degli operatori, mantenuti, più che dalla prassi, dalla norma e dal Dm applicativo.
In conclusione, va annotato come la Risoluzione 18/E sia accompagnata da un comunicato stampa che annuncia ulteriori novità.
Si dà correttamente conto, infatti, che la norma antifrode così stringente introdotta dalla legge di bilancio, soffre di alcune eccezioni applicative, essenzialmente connesse all’affidabilità dei soggetti estrattori ed alla prestazione di apposite fideiussioni a copertura del tributo che non viene corrisposto, come di regola ora deve essere, con F24.
In merito, l’agenzia delle Entrate ha comunicato che sono in corso di ultimazione le definizioni di modelli di garanzia ad hoc, sotto forma di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, così da rendere più spedito il processo.
Saranno chiarite a breve, inoltre, le modalità di interlocuzione tra i gestori dei depositi e gli uffici dell’Agenzia per consentire una rapida verifica dell’effettiva presentazione della garanzia. Si auspica, in proposito, che questa ultima anticipazione possa in effetti snellire le procedure di estrazione e offrire le massime garanzie di cui necessitano i depositi fiscali.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 18/E
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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware