Adempimenti

Protesi ortopediche senza obbligo di trasmissione dei dati per la precompilata

La risposta a interpello 115/2020 esonera dalla trasmissione telematica

di Francesco Capri e Marcello Tarabusi

Ortopedie e laboratori artigianali che fabbricano protesi ed altri dispositivi su misura (busti, plantari, scarpe, eccetera) non sono tenuti all’invio dei dati alla precompilata. La relativa spesa sanitaria è comunque detraibile: il dispositivo su misura non deve recare la marcatura CE, ma il produttore deve rilasciare una dichiarazione di conformità.
Lo afferma l’agenzia delle Entrate con la risposta 115 del 23 aprile 2020, che precisa l’estensione dell’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS). Il tecnico ortopedico iscritto all’albo è tenuto all’adempimento ma, conclude l’Agenzia nella risposta n. 115, non lo sono i laboratori che allestiscono le protesi ortopediche, anche se iscritti nell’elenco nazionale dei fabbricanti di dispositivi medici su misura tenuto dal Minsalute.
Per arrivare alla conclusione, il parere ripercorre i principali provvedimenti che disciplinano l’invio dei dati alla precompilata. I primi obbligati sono individuati dal Dlgs 175/2014: medici e odontoiatri, farmacie e strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (con estensione successiva, nel 2016, a quelle non accreditate, ma autorizzate all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie); sono quindi stati via via assoggettati all’obbligo una serie di operatori sanitari tra cui veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche e molti altri. Da ultimo nel novembre 2019 sono state incluse le nuove professioni sanitarie istituite dalla cosiddetta legge Lorenzin (si veda il secondo articolo segnalato nella sezione «Per approfondire»).
L’Agenzia conclude, in stretta aderenza al dettato normativo letterale, che l’iscrizione nell’elenco dei fabbricanti di protesi (con correlate prescrizioni amministrative) non è in alcun modo assimilabile all’iscrizione all’albo professionale dei tecnici ortopedici; pertanto, in questo caso, non sussiste alcun obbligo di trasmissione. La conclusione, condivisibile, non toglie che le spese sostenute per l’acquisto di protesi ortopediche, ancorché non inviate al Sistema TS, siano pienamente detraibili. Trattandosi di dispositivi su misura, non è obbligatoria la marcatura CE ma il contribuente deve conservare la dichiarazione di conformità al Dlgs 46/97 rilasciata dal produttore.
Deve, infine, ritenersi che il tecnico ortopedico che operi in proprio e sia personalmente iscritto nell’elenco del Minsalute sia tenuto, al contrario, all’invio anche dei dati di vendita di ispositivi su misura da lui fabbricati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©