Adempimenti

Oss, rimborsi e plafond Iva ma con più adempimenti

Chi sceglie il regime deve fatturare e dichiarare con modalità ordinarie

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’utilizzo dell’Oss per assolvere l’Iva sulle vendite a distanza intraUE non preclude il plafond e apre la strada al rimborso Iva trimestrale.
Con la risposta 802 pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione avanzata in dottrina in riferimento al fatto che le cessioni di beni verso consumatori finali Ue, note come “vendite a distanza”, concorrono alla formazione del plafond dell’esportatore abituale e non comportano il venir meno dei requisiti richiesti ai fini del rimborso/compensazione dell’Iva trimestrale. Ma, secondo le Entrate, a tali fini andrebbero contabilizzate e registrate secondo le regole nazionali.
La posizione nasce dalla necessità di risolvere il dubbio di un contribuente riguardo all’eventualità che le operazioni dichiarate con il sistema dello sportello unico Oss, non figurando più all’interno della dichiarazione Iva annuale e all’interno del modello Iva TR, incidano in maniera negativa sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione ovvero ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale.
Al riguardo l’Agenzia è chiara. Il fatto che per assolvere l’imposta nel Paese membro del destinatario della cessione il fornitore possa ricorrere al regime speciale Oss non implica che, sul piano sostanziale, vengano meno le agevolazioni nazionali collegate alle cessioni intraUE di beni. Del resto, è la norma stessa dell’articolo 41, comma 4, Dl 331/93 a prevedere che le cessioni intraUE, comprese le vendite a distanza, sono computabili ai fini della determinazione del plafond. Lo stesso vale per il calcolo dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali dell’Iva ex articolo 38-bis, comma 2, Dpr 633/1972.
In altre parole, sotto un profilo sostanziale, l’introduzione di un regime speciale e i connessi adempimenti non contrastano con il riconoscimento delle agevolazioni previste sul piano nazionale.
Un problema però sussiste sul piano documentale. È noto che il regime Oss prevede una dispensa generalizzata dall’obbligo di fatturazione. Secondo le Entrate, ciò non potrebbe valere anche «nel contesto dell’adozione, seppure concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse».
Tale impostazione è condivisibile fino al punto in cui l’Agenzia richiede ai fini del plafond e del rimborso del credito Iva che l’operazione di vendita a distanza sia fatturata e registrata (secondo le regole interne). Più difficile da accettare è che tali transazioni vadano riportate, oltre che nella dichiarazione Iva Oss, anche nella dichiarazione Iva nazionale nel quadro VE, Rigo VE30 ai fini del plafond confondendosi con le altre cessioni intraUE. Tutt’al più, se si volesse dare rilievo, solo ai fini comunicativi, del dato in dichiarazione, dovrebbe almeno essere previsto uno spazio ad hoc.

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