Pace fiscale, l’annullamento automatico dei carichi affidati estingue la controversia
L’articolo 4 del Dl 119/2018, convertito nella legge 2018, n. 136, prevede l’annullamento automatico degli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi a carichi che, singolarmente considerati, recano un importo residuo non superiore a mille euro, tenendo conto di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; in tale ipotesi deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Lombardia, sentenza 1550 del 4 aprile 2019 .
Una delle prime pronunce dei giudici tributari milanesi in recepimento del disposto di cui all’articolo 4 del Dl 119/2018 (pace fiscale) che determina, quale effetto processuale, l’estinzione della controversia per cessata materia del contendere ( ex articolo 46, Dlgs 546/1992).
La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di intimazione opposto dal contribuente il quale eccepiva l’omessa notifica della prodromica cartella di pagamento ( in materia di Tarsu). La Ctp pronunciava l’inammissibilità del ricorso per un vizio formale nel procedimento di notificazione perché notificato all’agente della riscossione non presso la sede legale (Roma) ma presso altra sede ( Milano); per questo motivo il ricorrente proponeva appello avverso la sentenza di prime cure. L’agente della riscossione si costituiva nel giudizio d’appello chiedendo l’applicazione dell’articolo 4 citato e contestualmente la cessata materia del contendere.
Il collegio regionale richiama tale disposto normativo il quale prevede l’annullamento automatico degli affidamenti eseguiti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi a carichi che, singolarmente considerati, recano un importo residuo non superiore a mille euro, tenendo conto di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L’annullamento, proseguono i giudici, viene effettuato dall’agente della riscossione, senza necessità di alcuna istanza in tal senso da parte del debitore, alla data del 31 dicembre 2018; per effetto di tale disposizione, tutte le somme già versate sono definitivamente acquisite mentre quelle versate dopo il 24 ottobre 2018, una volta dedotti altri importi eventualmente dovuti dal debitore, sono rimborsate dall’agente della riscossione. Pertanto, conclude la Ctr, «deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite».
In relazione all’ambito di applicazione dell’annullamento d’ufficio degli affidamenti eseguiti fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 giova ricordare che :
• per carico si intende la singola partita di ruolo ovvero l’insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi…) unitariamente riconducibili a uno specifico debito del contribuente;
• l’importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018) al lordo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
•nella verifica della soglia dei mille euro vanno considerate anche le cartelle di ammontare superiore per le quali sono stati effettuati dei versamenti che riportano il debito residuo sotto soglia;
•le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del Dl restano definitivamente acquisite mentre quelle versate dalla data di entrata in vigore sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento oppure , in assenza, a debiti scaduti o in scadenza nonché , in assenza anche di questi ultimi, devono essere rimborsate;
•sono esclusi dallo stralcio gli affidamenti aventi ad oggetto risorse proprie dell’Ue, l’Iva riscossa all’importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Ctr Lombardia, sentenza 1550 del 4 aprile 2019