Pace fiscale, proroga a due vie: rottamazione al 10 dicembre ma liti e pvc entro il 16 settembre
Pagamenti delle sanatorie per le cartelle rinviati a dicembre ma senza tolleranza di 5 giorni per il ritardo
Una proroga tira l’altra, nella speranza di salvare le definizioni agevolate della pace fiscale. In base alle bozze del decreto rilancio , sono infatti in arrivo nuove proroghe dei termini di pagamento delle rate dovute per le definizioni agevolate del 2019, ossia la rottamazione (Dl 119/2018) e il saldo e stralcio (legge 145/2018). Per “salvare” la rottamazione ter e il saldo e stralcio, i pagamenti in scadenza quest’anno potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. Le stesse regole sono applicabili per le rate dovute a seguito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Ue. Le definizioni agevolate sono fatte salve a condizione che il debitore effettui l’integrale versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2020, entro il termine del 10 dicembre 2020, fermo restando che le rate scadute nel 2019 sono state regolarmente pagate. Non si applicano le norme all’articolo 3, comma 14-bis, del Dl 119 del 2018. Non è cioè applicabile la “tolleranza” di cinque giorni prevista ordinariamente per le altre rate, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Con un’altra norma del decreto rilancio, si “allunga” al 16 settembre 2020 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, a seguito delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche. In questo caso, si dovranno pagare le somme dovute entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Rimane fermo che le rate per le predette definizioni agevolate, in scadenza dopo il 31 maggio 2020, dovranno essere regolarmente pagate nei termini. Ad esempio, i contribuenti che hanno scelto di pagare in modo rateale le somme dovute per la chiusura della lite, in quanto gli importi dovuti superano mille euro, dovranno pagare la sesta rata entro il 31 agosto 2020, cioè prima della quinta rata in scadenza ordinaria al 31 maggio 2020, che è stata differita al 16 settembre 2020.
Con il differimento delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione o per il saldo e stralcio sono perciò prorogate al 10 dicembre 2020, ad esempio, la seconda e terza rata delle somme dovute per il saldo e stralcio, in scadenza ordinaria il 31 marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Le somme dovute per il saldo e stralcio potevano infatti essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.
Al riguardo, si deve rilevare che gli interessi non devono essere calcolati per il periodo di proroga, nel rispetto del principio univoco e consolidato che la «proroga è gratuita».