Paesi black list, il 50% dei dividendi entra in Redditi 2019 senza interpello
Da quest’anno il modello Redditi 2019 SC recepisce la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 1009, legge 205/2017) inserendo tra le variazioni in diminuzione nel rigo RF47 la colonna 3 destinata ad accogliere il 50% dell’importo dei dividendi distribuiti nel periodo d’imposta alle società ed enti residenti ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) e b) del Tuir da parte delle società partecipate residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Tuir (a decorrere dal 2019 gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato dovranno essere individuati in base ai criteri previsti dall’articolo 47-bis del Tuir).
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In sostanza, la colonna 3 del rigo RF47 è stata introdotta per agevolare l’applicazione del nuovo articolo 89, comma 3 del Tuir, secondo il quale gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:
sono esclusi dalla formazione del reddito della società ricevente per il 50% del loro ammontare;
a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte della società estera, di un’attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento così come previsto dall’articolo 167, comma 5, lettera a) del Tuir (prima esimente).
L’interpello
L’articolo 8, comma 1, lettera b) ed e) del Dlgs 147/2015, modificando il comma 5 dell’articolo 167 del Tuir, ha eliminato l’obbligo di presentazione dell’interpello ai fini della dimostrazione delle esimenti per la disapplicazione della disciplina delle Cfc. Per beneficiare della detassazione del 50% dei dividendi non è più obbligatorio, pertanto, presentare istanza di interpello all’agenzia delle Entrate per dimostrare il soddisfacimento della prima esimente. Il contribuente, pertanto, potrà liberamente decidere se ricorrere all’interpello per attestare l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale all’estero o, in alternativa, dare atto della propria scelta direttamente nella dichiarazione dei redditi. In quest’ultimo caso il contribuente dovrà conservare la documentazione utile a supportare la correttezza del comportamento tenuto in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta indiretto
Sempre per questa tipologia di dividendi, viene confermata l’applicazione del credito d’imposta indiretto (articolo 3 del Dlgs 147/2015) che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nei casi in cui venga fornita la dimostrazione dell’esimente. È definito indiretto in quanto riconosciuto in ragione delle imposte pagate all’estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. Per determinare tale credito è necessario rifarsi alle regole previste dall’articolo 165 del Tuir. Conseguentemente, il credito spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e il reddito complessivo al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione. Allo stesso modo, è corretto applicare anche la regole della “per country limitation” secondo la quale la detrazione si applica separatamente per ogni singolo Stato a prescindere dall’unicità o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate. Infine, è importante segnalare che in caso di esenzione parziale dei dividendi, il credito d’imposta dovrebbe essere proporzionalmente ridotto per tenere conto della detassazione dei dividendi.
L’articolo 165, comma 10 del Tuir, stabilisce, infatti, che nel caso in cui il reddito estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
I possibili scenari
Con l’aggiunta della novità introdotta dalla Legge di bilancio 2018, allo stato attuale i dividendi di fonte estera percepiti dai soggetti Ires sono assoggettati ai seguenti regimi fiscali alternativi:
tassazione del 5%, per i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi a fiscalità ordinaria o da società residenti in Paesi back list per i quali, anche a seguito di interpello, sia dimostrato che dalle partecipazioni non sia conseguito, fin dall’inizio del periodo d’imposta, l’effetto di localizzare i redditi in Paesi aventi regime fiscale privilegiato (seconda esimente);
tassazione del 50%, per i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi black list nell’ipotesi in cui venga dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento, da parte della società estera, di un’attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (prima esimente);
tassazione integrale del 100%, per i dividendi distribuiti da società residenti in Paesi black list nell’ipotesi in cui non si riesca a dimostrare nessuna delle due esimenti.
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