Controlli e liti

Paga l’amministratore per la società schermo

Solo se la società è uno schermo, l’amministratore risponde delle sanzioni dell’ente

ADOBESTOCK

di Laura Ambrosi

Solo se la società è uno schermo, l’amministratore risponde delle sanzioni dell’ente. Si tratta infatti, del soggetto che ha direttamente tratto vantaggio dalle violazioni formalmente commesse dalla società. A confermare questo orientamento è la Cassazione con l’ordinanza n. 21790 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla contestazione ad un amministratore quale coobbligato per le sanzioni dovute dalla società in seguito ad un accertamento di maggior imponibile. Secondo l’Agenzia era applicabile la responsabilità disciplinata dall’articolo 11 Dlgs 472/97, secondo la quale, in sintesi, nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o dall’amministratore, anche di fatto, sono entrambi obbligati solidalmente al pagamento della sanzione irrogata.

Il provvedimento veniva impugnato dall’interessato dinanzi al giudice tributario eccependo l’illegittimità della pretesa poiché, in realtà, nella specie operava l’esclusione espressa prevista dall’articolo 7 Dl 269/2003. Tale norma prevede che le sanzioni possano essere irrogate esclusivamente a carico dell’ente. Entrambi i giudizi di merito rigettavano le doglianze del contribuente, il quale ricorreva così in Cassazione.

La Suprema Corte, richiamando un orientamento che si è di recente consolidato, ha affermato che il citato articolo 7 che esclude la responsabilità di terzi rispetto a società ed enti, incontra un limite individuato nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali. In tal caso, le sanzioni tributarie possono essere irrogate anche nei confronti della persona fisica che ha di fatto beneficiato materialmente delle violazioni commesse apparentemente dall’ente.

La persona fisica, infatti, che ha agito è, nel contempo, trasgressore e contribuente, poiché la società è una mera fictio, creata nel suo esclusivo interesse. In tale ipotesi, quindi, non opera l’esclusione da responsabilità prevista dall’articolo 7 Dl 269/2003 poiché tale norma è evidentemente rivolta alla tutela di chi, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica.

La pronuncia conferma l’orientamento di legittimità che si è di recente formato sul punto che contrasta con la tesi espressa dall’Agenzia in propri documenti di prassi. Più precisamente, la Cassazione ha escluso le ipotesi di concorso sia delle persone fisiche estranee all’ente, come consulenti, professionisti, ecc (articolo 9 Dlgs 472/97), sia di dipendenti ed amministratori (articolo 11 stesso decreto).

Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 7 citato esprime in maniera chiara la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente (tra le ultime sent.9450/2020). Sarebbe pertanto auspicabile che l’Agenzia si conformi presto a tale orientamento non solo evitando di emettere provvedimenti in tal senso, ma anche rinunciando ai giudizi pendenti le cui spese non di rado rimangono a carico solo dei contribuenti.

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