Imposte

Paga meno chi dona a coniuge e figli

di Angelo Busani

Le donazioni sono tassate dal Dlgs 346/1990 (Testo unico dell’imposta di successione e donazione). Il trattamento dipende da chi è il donatario.

Il donatario

a) se donatari siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante, l’aliquota è del 4 per cento sul valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi il donante dona al coniuge e a un figlio un quadro del valore di 2,3 milioni di euro, si tassa con il 4 per cento il valore di euro 300mila);

b) se donatari siano i fratelli e le sorelle del donante, va applicata l’aliquota del 6 per cento al valore dell’attribuzione eccedente la soglia di 100mila euro per ciascun beneficiario (e così, se il donante dona al coniuge e a due fratelli, in parti eguali fra loro, un terreno edificabile del valore di euro 4,5 milioni, il coniuge è tassato con il 4 per cento del valore di euro 500mila mentre ciascun fratello è tassato con il 6 per cento del valore di euro 1,4 milioni);

c) se donatari siano altri parenti del donante fino al quarto grado (ad esempio, un cugino del donante), affini in linea retta del donante (il genero, il suocero) oppure affini in linea collaterale del donante fino al terzo grado (un cognato), l’aliquota da applicare al valore donato è del 6% e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia;

d) se infine donatari siano soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l’aliquota dell’8%, senza franchigie; è, quest’ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di donazione.

Il valore

Occorre precisare, infine, in tema di franchigia, che la legge ha un particolare riguardo per il donatario che sia portatore di un handicap qualificato “grave”: in questo caso, infatti, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità tra il donante e l’erede disabile, questi comunque beneficia di una franchigia di un milione e 500mila euro.

Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore “corrente” dei beni donati. Ad esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati in Borsa vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno della donazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©