Adempimenti

Pagamenti in contanti dai turisti, entro il 30 giugno la comunicazione di commercianti e agenzie di viaggio

L’invio alle Entrate delle operazioni 2019 con turisti stranieri rientra nella sospensione degli adempimenti

Slittano al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione della comunicazione delle operazioni in contanti con turisti stranieri da parte delle agenzie di viaggio e dei commercianti al minuto. Le originarie scadenze, stabilite al 10 aprile per i contribuenti Iva mensili ed al 20 aprile per quelli trimestrali, seguono infatti le regole stabile dall’articolo 62, comma ,1 del Dl 18 del 2020 con cui è stata disposta la sospensione per gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione di ritenute alla fonte e trattenute relative alle addizionali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

La comunicazione dovrà contenere i dati delle operazioni del 2019 regolate in contanti, con acquirenti non residenti, quando di importo pari o superiore a 1.000 euro, e quindi comprendere anche operazioni di ammontare inferiore alla soglia minima dei 2.999,99 euro per l’utilizzo dei contanti. Si tratta di una deroga rispetto alla regole ordinarie stabilite dall’articolo 49 del Dlgs 231/2007 che stabiliscono la soglia massima di utilizzo del contante a 2.999,99 euro.

Tale limite verrà progressivamente ridotto, secondo quanto disposto dal nuovo comma 1-bis aggiunto nel corpo dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del Dl 124/ 2019. Nel dettaglio:
a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante scatterà al superamento della cifra di 2mila euro;
a decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia viene ulteriormente ridotta a 1.000 euro.

Soggetti obbligati e adempimento
I commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate (articolo 22 del Dpr 633 del 1972), nonché le agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del Dpr 633/1972), sono tenuti a comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi legate al turismo per i quali ricevono pagamenti in contanti da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L’obbligo di monitoraggio, consistente nell’invio della comunicazione dei dati delle operazioni realizzate, scatta per pagamenti in contanti di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro mentre la soglia per ricevere pagamenti da non residenti parte dai 2.999,99 fino al limite massimo dei 15mila euro.

Per beneficiare di questa deroga l’esercente deve comunicare, anche telematicamente, all’agenzia delle Entrate di volersene avvalere indicando il conto corrente su cui verranno versati, nel primo giorno feriale successivo al pagamento, i contanti ricevuti previa acquisizione di copia del passaporto del cliente e rilascio di autocertificazione attestante la residenza fuori del territorio dello Stato.

Ad ogni modo lo slittamento al prossimo 30 giugno 2020 del termine per le comunicazioni delle operazioni oltre soglia realizzate con turisti esteri nel 2019, permette agli esercenti di controllare con maggiore accuratezza la correttezza e la completezza delle informazioni da inviare.

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