Adempimenti

Pagamenti entro 180 giorni, stop su avvisi esecutivi e Inps

Stralciato dal Dl Fisco-lavoro l’emendamento che estendeva l’agevolazione. Per le cartelle 30 giorni in più

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di Luigi Lovecchio

Dietro front su accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: in recepimento del parere negativo della Commissione Bilancio del Senato, salta l’estensione a tali atti della proroga a 180 giorni del termine di pagamento. Vi sono infatti problemi di copertura che hanno trovato invece soluzione per la rimessione in termini al 16 dicembre – confermata - delle rate degli avvisi bonari sospese tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

La conversione del Dl 146/2021, uscita dall’aula del Senato e che ora andrà alla Camera, prevede che la scadenza per pagare le cartelle notificate nel periodo dal primo settembre al 31 dicembre 2021 sia estesa dagli ordinari 60 giorni a 180 giorni. Si aggiungono quindi 30 giorni alla proroga originariamente stabilita nell’articolo 2 dello stesso decreto 146.

Negli emendamenti approvati inizialmente in Commissione, all’articolo 2 era stato aggiunto il comma 1-bis che affermava l’applicazione del differimento dei termini anche agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell’Inps. Per effetto della bocciatura intervenuta nella Commissione Bilancio, il comma 1-bis viene eliminato per mancanza di copertura. Ne consegue che l’unica modifica recata nel disegno di legge di conversione è per l’appunto l’allungamento a 180 giorni della scadenza di pagamento delle sole cartelle notificate nell’ltimo quadrimestre dell’anno.

Questo significa che durante tale periodo di sei mesi l’agente della riscossione non potrà né adottare misure cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca) né notificare atti di pignoramento, anche presso terzi. Al contrario, il termine per la proposizione del ricorso rimane fermo a 60 giorni dalla notifica. L’allungamento della scadenza di versamento comporta altresì che non maturino interessi di mora per 180 giorni.

A questo punto, si impone la proroga al 2022 delle agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale in materia di dilazione. È del tutto evidente, infatti, che, poiché la totalità delle nuove cartelle sarà pagata l’anno prossimo, i debitori non potranno in concreto beneficiare delle opportunità che sono consentite, allo stato, fino al 31 dicembre 2021. In particolare, a partire dalle istanze presentate l’anno prossimo, la condizione di decadenza dal piano di rientro torna a essere di 5 rate non pagate, in luogo delle attuali 10 (18 per le sole dilazioni in essere all’8 marzo 2020), e il limite di debito oltre il quale occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore diventa di 60.000 euro, in luogo degli attuali 100.000 euro.

Sempre entro fine anno, infine, si possono dilazionare debiti oggetto di rateazioni decadute prima dell’8 marzo 2020 senza dover preventivamente versare le quote pregresse. È chiaro quindi che buona parte dei debitori non ha interesse a trasmettere le domande di rateazione entro fine anno.

Con riferimento, invece, agli avvisi di accertamento esecutivi resta a questo punto la scadenza di pagamento ordinaria corrispondente al termine per la proposizione del ricorso. In caso di omissione, è possibile richiederne la dilazione all’agente della riscossione, solo dopo però che vi sia stato l’affidamento del carico, e cioè, di regola, dopo il novantesimo giorno dalla notifica. Allo scopo, l’agente della riscossione invia al contribuente una comunicazione informativa.

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