Imposte

Pagamenti per prestazione servizi, i rimborsi sono soggetti all’Iva

L’interpello 226 chiarisce il trattamento nell’ambito degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici

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di Marco Magrini

I rimborsi previsti nell’accordo di collaborazione sono soggetti a fatturazione in regime di imponibilità Iva quando costituiscono remunerazione di una prestazione di servizi. E questo anche se l’accordo ha obiettivi di pubblico interesse e finalità comuni degli enti sottoscrittori ed è reso possibile dall’applicazione di norme pubblicistiche riferibili alle amministrazioni aggiudicatrici. L’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 226 del 1° aprile 2021, richiamando la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, conferma che il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva, come recepito dall’articolo 3 del Dpr 633/72, può essere escluso solo quando non via sia alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.

Il caso

L’accordo di collaborazione fra una pubblica amministrazione ed un consorzio universitario, entrambi amministrazioni aggiudicatrici, concluso ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del Dlgs. 50/16, prevede lo sviluppo di una serie di attività nel settore Ict per dare corso alla dematerializzazione e digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative dell’istituzione pubblica. La regolazione del rapporto, dal punto di vista finanziario, prevede il ristoro, tramite conguaglio, del costo delle risorse umane e strumentali impiegate da ciascuna parte in ragione delle attività svolte nel quadro previsto dai piani operativi di collaborazione. L’erogazione risulta da una nota riepilogativa di rendicontazione dei costi sostenuti senza Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/88, dando così rilevanza al rimborso del costo del personale.

Trattamento Iva

L’Agenzia delle entrate ravvisa che, sulla base dell’accordo e del piano operativo, tra le parti venga ad instaurarsi un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche. Quanto ricevuto dall’autore della prestazione (il Consorzio), in qualità di soggetto passivo Iva, costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito all’istituzione pubblica beneficiaria in parte compensato dalla prestazione di quest’ultima, anche se non soggetta a Iva perché resa fuori dalla soggettività passiva. Non rileva la dichiarata assenza di corrispettività delle rispettive erogazioni finanziarie all’interno dell’accordo di collaborazione. Si genera così la rilevanza ai fini dell’Iva in quanto sussistente una reciproca obbligazione di dare, fare, di non fare o permettere (articolo 3 Dpr 633/72). Nel caso esaminato vengono ritenuti assenti i presupposti per affermare la natura di mero contributo delle erogazioni reciproche, secondo il quadro e i principi delineati per i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Per legittimare l’irrilevanza Iva manca infatti:

– un riferimento, sia normativo, sia suppletivo di qualificazione della natura contributiva (circolari 34/E/13 e 20/E15);

– la possibilità di dichiarare, a livello civilistico, la sussistenza di un rapporto di prestito o distacco di personale (Cassazione n.23021/2011).

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