Il CommentoControlli e liti

Pagamenti sospesi: termini della Riscossione prorogati di due anni

L'estensione biennale dell’accertamento «cancellata» per le Entrate riguarda invece le cartelle di pagamento

AdobeStock

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Nel “cura Italia” c’è una sospensione a due vie. Sospensione dei termini, senza la “famosa” proroga biennale dell’accertamento, per le Entrate; sospensione dei pagamenti, con la proroga biennale per le cartelle, per la Riscossione.

Le norme per le Entrate...

L’articolo 67 del Dl 18/2020 prevede la sospensione dei termini relativi alle operazioni di accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Come confermato dalla circolare 6/E/2020 dell’agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini non comporta la sospensione delle attività, che infatti proseguono (seppure in gran parte da remoto).

La disposizione dell’articolo 67 è rivolta alla generalità degli enti impositori. Ma tra questi non può essere compresa l’agenzia delle Entrate-Riscossione, per ragioni di carattere letterale e sistematico. Sotto il primo profilo, va osservato che l’agente della riscossione tecnicamente non è titolare dello ius impositionis, che invece compete, ad esempio, alle Entrate e ai Comuni. Inoltre, nell’articolo 12 del Dlgs 159/2015 (il provvedimento che prevede anche la “famosa” proroga biennale dei termini a favore dell’amministrazione) – il quale viene richiamato dall’articolo 67 del Dl “cura Italia” – gli enti impositori sono menzionati separatamente rispetto agli agenti della riscossione.

Per effetto della legge di conversione del Dl 18/2020, il rinvio al citato articolo 12 del Dlgs 159/2015 risulta limitato al primo e al terzo comma (con le perplessità riportate sul Sole 24Ore del 25 aprile scorso). Ne consegue che non opera senz’altro la proroga biennale dei termini in scadenza nel 2020, prevista nel secondo comma del medesimo articolo.

...e quelle per la Riscossione

L’articolo 68 del Dl 18/2020 provvede a sospendere tutti i termini di pagamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, relativi alle somme affidate all’agente della riscossione. In questo caso, il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015 è rimasto nella sua integrità, dunque a tutti i tre commi della norma. Il terzo comma di questo articolo 12 è rivolto esclusivamente all’agente della riscossione e dispone che durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può notificare le cartelle di pagamento. In questo caso, la citazione integrale della previsione del 2015 appare coerente sotto il profilo sistematico, a conferma del fatto che il destinatario dell’articolo 68 in esame è unicamente la Riscossione. E ciò supporta al contempo la considerazione che le prescrizioni del precedente articolo 67 siano indirizzate ai soli enti titolari della pretesa creditoria.

Come già precisato, però, l’articolo 68 “recupera” anche il secondo comma dell’articolo 12 del Dlgs 159/15, il quale afferma che tutti i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno in cui è disposta la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo. In tale contesto, poiché la sospensione dei pagamenti introdotta con l’articolo 68 riguarda la totalità delle somme in carico alla Riscossione, la proroga riguarda, in corrispondenza, tutti i termini prescrizionali e decadenziali correlati a ciascuna tipologia di entrata.

Così, per fare alcuni esempi, risulterebbero differite al 31 dicembre 2022 le cartelle di pagamento afferenti alla liquidazione delle dichiarazioni relative al 2016 (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e il controllo formale delle dichiarazioni relative al 2015 (articolo 36-ter del Dpr 600/1973).

Occorre anche rilevare che, in base al primo comma dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, la sospensione dei termini di pagamento per i contribuenti comporterebbe, ope legis, un allungamento di pari durata dei termini di prescrizione e decadenza in favore dell’agente della riscossione. Si tratta di comprendere “come” e “se” questa previsione possa applicarsi anche alle disposizioni contenute nell’articolo 68 del “cura Italia”.