Imposte

Pagamento della Rita con tassazione in calo

Gli anni in cui viene erogata la rendita anticipata valgono per l’anzianità di iscrizione

di Enrico Maria D'Onofrio

Gli anni in cui si incassa la Rita sono utili ai fini della riduzione dell’aliquota di tassazione sulla prestazione di previdenza complementare. Questa una delle indicazioni contenute nella consulenza giuridica 956-14/2019 fornita dall’agenzia delle Entrate a fine 2021 in riscontro ad alcuni quesiti presentati da Assoprevidenza nel 2019.

La rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) è l’istituto che consente, agli iscritti a forme di previdenza complementare e al verificarsi di determinate condizioni, di chiedere l’erogazione di una prestazione anticipata, in forma periodica, decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento del requisito anagrafico previsto per la pensione base di vecchiaia.

Sono sorte questioni interpretative con riferimento ai criteri di tassazione da applicare in talune fattispecie e, in particolare:

a) se l’aliquota di tassazione delle somme ottenute a titolo di Rita possa ridursi, in ragione dell’aumento dell’anzianità di iscrizione al fondo, anche in corso di erogazione della Rita medesima;

b) se, per le prestazioni erogate a titolo di Rita, riferite a montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, resti ferma l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulla quota parte di prestazione relativa ai rendimenti finanziari, ovvero se anche su detta quota trovi applicazione l’aliquota del 15%, riducibile fino al 9%, secondo l’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 252/2005.

L’agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito a). Ciò significa, ad esempio, che se l’anno precedente la rita si è maturata un’aliquota del 15%, nel quinquennio di fruizione della Rita, l’aliquota scende dello 0,30% ogni anno.

Inoltre, per le prestazioni erogate a titolo di Rita per montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, secondo l’Agenzia va applicata la ritenuta del 15%, riducibile fino al 9%, in quanto la tassazione è unitaria per l’intera prestazione richiesta e consiste nell’applicazione della ritenuta attualmente vigente.

Nel provvedimento viene svolto anche un approfondimento sulla peculiare posizione dei soggetti iscritti al cosiddetto“regime transitorio” definito dall’articolo 23, commi 5 e 7, del Dlgs 252/2005, che abbiano già percepito anticipazioni antecedentemente alla richiesta della Rita. In tali casi, infatti, i chiarimenti sono stati resi sulle modalità di applicazione del conguaglio d’imposta rispetto a quella già assolta in via provvisoria sull’anticipazione e sul sistema di imputazione della Rita ai montanti maturati.

Con riferimento a quest’ultimo tema, tenuto conto del criterio di imputazione delle anticipazioni ai montanti più retrodatati e poi a quelli più recenti (già previsto nella circolare 70/E/2007), la Rita sarà corrispondentemente imputata ai montanti (più vecchi) che non sono stati considerati ai fini dell’imputazione della precedente anticipazione.

Invece per quanto riguarda il conguaglio dell’imposta assolta in via provvisoria sulle anticipazioni, secondo l’Agenzia la Rita non costituisce una prestazione di carattere definitivo, giacché, oltre a essere revocabile, può interessare tutto o solo parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto. Conseguentemente, soltanto in sede di tassazione della prestazione definitiva si procederà a liquidare l’imposta complessivamente dovuta, scomputando quella applicata, a titolo provvisorio, al momento dell’erogazione delle anticipazioni.

La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di Rita parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della Rita stessa e dai montanti maturati per effetto di eventuali versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della Rita; in caso di Rita totale, dai montanti maturati per effetto di eventuali versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della Rita. Nella particolare ipotesi in cui non residui alcuna posizione individuale, il conguaglio dell’imposta già versata sull’anticipazione va effettuato dal fondo pensione in occasione dell’erogazione dell’ultima rata della Rita.

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