Contabilità

Partecipazioni, in bilancio secondo destinazione

Versione definitiva del chiarimento Oic sui criteri di classificazione

di Franco Roscini Vitali

La classificazione in bilancio delle partecipazioni nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante dipende dalla destinazione delle stesse.

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del chiarimento conseguente alla richiesta in merito alla classificazione nell’attivo immobilizzato oppure nell’attivo circolante di partecipazioni, tipicamente di controllo, acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale di medio-lungo periodo per poi essere cedute. La versione definitiva chiarisce che i criteri di classificazione in questione riguardano tutte le partecipazioni e non solo quelle di controllo: si tratta dell’applicazione di un principio generale.

Le partecipazioni destinate a una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre sono iscritte nell’attivo circolante. Per determinare l’esistenza circa la destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano due elementi: volontà della direzione aziendale e effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. Non è condizione sufficiente per determinare la classificazione nell’attivo circolante la mera prospettiva di vendita: pertanto, rilevano soltanto i due elementi citati, volontà e capacità di detenzione per un periodo prolungato di tempo.

La seconda precisazione riguarda proprio il «periodo prolungato di tempo» per il quale deve considerarsi un arco temporale non inferiore a dodici mesi. In definitiva la partecipazione è classificata nell’attivo immobilizzato se l’impresa prevede di venderla dopo un periodo prolungato di tempo dalla sua iscrizione in bilancio, individuato come sopra, e se ha la capacità di mantenerla in portafoglio per tale periodo.

L’Oic non ritiene necessario un intervento di carattere interpretativo o emendativo in relazione al principio contabile Oic 21 perché il paragrafo 10 del documento prevede quanto la risposta al quesito conferma. Fin qui il contenuto della risposta.

Da parte nostra rammentiamo che l’Oic 21 precisa che, in coerenza con quanto illustrato, gli organi amministrativi, in relazione alle proprie strategie aziendali, possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell’attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell’attivo circolante.

Inoltre, l’Oic 21 precisa che le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a un quinto del capitale della partecipata, o a un decimo se quest’ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge: le partecipazioni non inferiori al quinto (o al decimo) fanno parte dell’attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine.

Infine, le partecipazioni in società a controllo congiunto (joint venture) sono classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.

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