Imposte

Partecipazioni estere, intangibili con deduzione

di Alessandro Germani

Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 338266 di martedì 30 novembre riguarda la possibilità di affrancamento “derogatorio” per i maggiori valori fiscali delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio consolidato a seguito di operazioni straordinarie e riferibili ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. L’articolo 1 commi 81 - 82 della legge 205/2017 ha esteso la possibilità di tale affrancamento “derogatorio” anche alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione, pagando la sostitutiva del 16 per cento. Il regime, previsto dai commi 10-bis e 10-ter del Dl 185/08, si applica ai soggetti che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione a seguito di un'operazione straordinaria o traslativa (ad esempio, incorporanti, beneficiari, conferitari o cessionari di aziende o partecipazioni), purché nel bilancio consolidato a seguito di una delle predette operazioni si sia iscritto un avviamento, un marchio di impresa o altra attività immateriale. La base imponibile sarà data dal minore fra:

- la differenza fra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione;

- il corrispondente valore dell'attività immateriale iscritto nel bilancio consolidato dell'esercizio di efficacia dell'operazione.

L'affrancamento degli intangibili deve essere in linea con la partecipazione e la deduzione Ires/Irap di marchi e avviamento sarà non superiore ad un quinto (un decimo per gli altri immateriali). La ratio del comma 83 della legge 205/17 è di evitare fenomeni di doppia deduzione in caso di operazioni straordinarie con trasferimento di sede in Italia.

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