Imposte

Partecipazioni estere valutate con le regole del periodo di riferimento

I chiarimenti arrivano dalla circolare 15/2021 di Assonime

di Alessandro Germani

La circolare 15/2021 di Assonime emanata il 7 maggio chiarisce alcuni aspetti ai fini Pex legati alla residenza della partecipata a seguito della direttiva Atad, per ciò che concerne il regime transitorio.

L’articolo 5 del Dlgs 142/18 ha modificato l’articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir prevedendo che per la residenza della partecipata si guardi alla definizione di regime fiscale privilegiato (ai sensi dell’articolo 47-bis comma 1) o all’esimente della tassazione congrua (articolo 47-bis comma 2 lettera b).

Per tale esimente è stata tolto dall’articolo 87 comma 2 il riferimento alla residenza ininterrotta in un Paese white per un triennio e sostituito con un periodo di monitoraggio quinquennale in caso di soggetti terzi. Viceversa in ambito di gruppo o sotto i cinque anni l’esimente della tassazione congrua deve sussistere, ininterrottamente, dal primo periodo di possesso. In pratica occorre una verifica in due step:

1. stabilire se sin dall’inizio del periodo di possesso la partecipazione non proviene da territori privilegiati in base al tax rate effettivo per le partecipazioni di controllo o nominale rettificato per quelle non di controllo, cosicché per tutti i periodi di possesso sia sottoposta a una tassazione non inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia;

2. qualora anche per un solo anno non superi il test e sia residente in un Paese black list, verificare se è possibile ottenere il riconoscimento dell’esimente della tassazione congrua.

Si pone quindi una tematica rilevante di periodo transitorio per coloro che detengano partecipazioni estere ante 2019 (entrata in vigore delle nuove regole), in assenza di una disciplina ad hoc per regolare il passaggio al nuovo regime. A differenza di un indirizzo che sembra circolare a livello di Agenzia, Assonime ritiene che per stabilire se la controllata sia residente in un paese a fiscalità privilegiata si debba far riferimento alle regole vigenti pro tempore in relazione ai singoli periodi di possesso della partecipazione e non al nuovo criterio del tax rate effettivo, salvo i casi in cui tale nuovo criterio possa risultare più favorevole per il contribuente.

Il ragionamento dell’Associazione si fonda sulle motivazioni dell’Agenzia in tema di dividendi espresso con la circolare 35/E/16 e sull’articolo 1 comma 1007 della legge 205/17 per cui se gli utili erano in origine non black restano white, ancorché con le nuove regole sarebbero da considerare black. Ma se ciò vale per i dividendi, che sono “scomponibili”, non è valido per la plusvalenza, un unicum, cosicché anche un anno può renderla black.

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