Partecipazioni, l’usufruttuario concorre alle riserve
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La questione si pone per il fatto che l’articolo 2352 del Codice civile, dettato per regolamentare l’usufrutto sulle azioni, disciplina soltanto l’attribuzione all’usufruttuario dei cosiddetti diritti amministrativi, disinteressandosi di quelli “economici”. In questa panorama normativo, occorre dunque, secondo la massima dei notai veneti, concludere che all’usufruttuario di azioni spettano i diritti economici previsti dalla disciplina generale dell’usufrutto (di cui all’articolo 984 del Codice civile), cioè il diritto a percepire i cosiddetti frutti civili.
Allora, calando questo concetto di frutti civili nello specifico ambito dell’usufrutto su partecipazioni al capitale sociale, si può affermare che i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di remunerazione del capitale investito; e, nelle società di capitali, in particolare, tale natura compete agli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione i quali, conseguentemente, spettano all’usufruttuario.
Vi è poi da osservare che, oltre agli utili di esercizio, al titolare di azioni potrebbero essere distribuite, anche nel corso della vita delle società, somme prelevate dalle riserve di patrimonio. Per comprendere a chi tra l’usufruttario e il socio spettino tale somme occorre determinare quale sia la loro natura. Sotto questo profilo, non ha rilevanza la distinzione tra riserve di capitale e riserve di utili. Le riserve, infatti, una volta costituite, a differenza degli utili, concorrono a formare il patrimonio netto della società, dunque, in ultima analisi, il suo capitale effettivo in senso economico e giuridico: la decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio conferimento a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale.
Gli utili non distribuiti diventano dunque capitale dal punto di vista civilistico. Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto, in base all’articolo 1000 del Codice civile, e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile.