Imposte

Partecipazioni di minoranza, conferimenti plurimi senza realizzo controllato

La risposta a interpello 229 che il nuovo regime non è applicabile agli apporti simultanei di quote non qualificate

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di Giacomo Albano e Veronica Busatta

Il regime di realizzo controllato per le partecipazioni di minoranza “qualificata” non è applicabile al conferimento effettuato contestualmente da più soci della società conferita, ciascuno dei quali non apporti, singolarmente, una quantità superiore alla percentuale minima del 20% (o 2% per le società quotate) richiesta dal comma 2-bis, lettera a) dell’articolo 177 del Tuir.

Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello 229/2020 del 28 luglio, con cui le Entrate hanno analizzato la possibilità di applicare il “nuovo” regime del realizzo controllato - introdotto dalla legge di conversione del decreto Crescita (Dl 34/2019) - in relazione ad un’operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza che sarebbe stata effettuata contestualmente, e per le rispettive quote (17% e 13%), da due coniugi a favore di una società neocostituita interamente posseduta dagli stessi.

Per effetto del conferimento la Newco avrebbe aumentato il proprio capitale sociale per un importo pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo ai coniugi conferenti.

Gli istanti chiedevano se tale operazione potesse rientrare nel regime sospensivo previsto dal comma 2-bis dell’articolo 177. Quest’ultimo è applicabile alle operazioni attraverso le quali il conferitario non acquista il controllo della società scambiata (condizione richiesta dal comma 2), a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a)le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20% (2% per le società quotate);
b)le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal “conferente”.

Poiché nel realizzo controllato di partecipazioni di controllo (comma 2) le Entrate hanno riconosciuto più volte l’applicabilità del regime sospensivo anche in caso di conferimenti provenienti simultaneamente da più conferenti, in quanto il requisito del controllo va valutato avendo riguardo alla situazione del conferitario a seguito dello scambio, si era posto il dubbio se anche nel nuovo regime la percentuale “qualificata” della partecipazione conferita potesse sussistere anche in caso di conferimento effettuato contestualmente da più soci.

L’Agenzia ha in proposito osservato che la nuova norma estende il regime del realizzo controllato alle sole operazioni di conferimento di partecipazioni di minoranza effettuate in società interamente partecipate dal conferente. Il riferimento contenuto nella disposizione al sostantivo singolare “conferente” porta a ritenere, ad avviso delle Entrate, che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.

Pertanto, secondo l’Agenzia, nel regime del realizzo controllato (articolo 177 del Tuir) coesistono due discipline basate su presupposti ed ambiti di applicazione differenti e diverse finalità; mentre il comma 2 ha come obiettivo il conseguimento del controllo di diritto della società scambiata, e quindi deve essere valutato avendo riguardo alla posizione della conferitaria e non del conferente, il comma 2-bis ha la finalità di favorire quelle operazioni di ricambio generazionale che resterebbero escluse dall’ambito di applicazione del precedente comma 2 e, proprio per questo, attribuisce rilevanza all’oggetto del conferimento, che deve essere una partecipazione “qualificata”, nonché al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente.

In sostanza, l’articolo177, comma 2-bis, del Tuir consente di sostituire una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della società conferitaria, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.

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