Imposte

Partecipazioni, non deducibili i costi accessori capitalizzati

Emendamenti all’Oic 21 con ricadute anche sul piano fiscale. Riduzione della plusvalenza ma effetti più contenuti per chi applica la Pex

La modifica al principio contabile Oic 21, contenuta negli emendamenti 2025 in consultazione sino a fine luglio (si veda l’articolo su «Il Sole 24 Ore» del 6 giugno 2025), riverbera i propri effetti anche dal punto di vista fiscale.

L’intervento, che riguarda il paragrafo 6, precisa che la capitalizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione non è opzionale: si tratta dei costi direttamente imputabili all’operazione, quali ad esempio quelli di intermediazione bancaria e finanziaria...