Partecipazioni qualificate, regime transitorio anche al 2017
La disciplina transitoria sui dividendi derivanti da partecipazioni qualificate si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 con delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017. Ciò emerge dalla circolare Assonime n. 11 pubblicata ieri, che analizza la novità della legge di bilancio 2018 sui redditi finanziari percepiti da persone fisiche fuori dall’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate.
La legge prevede che dividendi e capital gain derivanti da partecipazioni qualificate siano tassati con aliquota del 26%, analogamente ai proventi da partecipazioni non qualificate. Ciò si applica ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019 e a quelli di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.
Mentre le plusvalenze ricadono nel nuovo regime impositivo a prescindere dal periodo di maturazione, per i dividendi la legge prevede una speciale disciplina transitoria, per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. Così è previsto che alle distribuzioni di utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, e «deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022» continuano a valere le regole vigenti nell’esercizio di formazione degli utili stessi.
Quindi tali utili continueranno a scontare il regime preesistente. Con obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi, inclusione parziale nel reddito imponibile ed assoggettamento alle aliquote ordinarie Irpef e addizionali.
Stando al tenore letterale della norma, il regime previgente – generalmente più favorevole, soprattutto per gli utili più “vecchi” - dovrebbe trovare applicarsi solo per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2018. Pertanto non sarebbe applicabile agli utili pagati dal 1° gennaio 2018 ma la cui delibera è del 2017 o anteriore.
Ma per Assonime un’interpretazione logico-sistematica porta a ritenere che la fissazione del termine iniziale sia una mera “svista” del legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria si applichi anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017. Ove così non fosse, si andrebbero a penalizzare proprio quei soci più meritevoli di tutela, per i quali la distribuzione è stata operata ancor prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
Da ultimo, la circolare evidenzia che la presenza della disciplina transitoria per i redditi di capitale determina una diversa data di decorrenza per la piena applicabilità del nuovo regime impositivo in relazione al regime del risparmio amministrato e gestito. Per il regime del risparmio amministrato (che riguarda esclusivamente i redditi diversi), infatti, la nuova disciplina sarà concretamente operante dal 1° gennaio 2019, mentre per il regime del risparmio gestito - riguardante sia i redditi di capitale sia i redditi diversi - dovrebbe trovare applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2023, una volta ultimato il regime transitorio dei dividendi.