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Partecipazioni rivalutate, non si tassa la cessione ai soci

Redditi esenti o assoggettati a sostitutiva della società semplice esonerano da conseguenze fiscali la distribuzione ai soci

di Luca Gaiani

Nessuna tassazione per il socio di società semplice che riceve il controvalore di vendite di partecipazioni che la società ha affrancato con la sostitutiva dell’11 per cento. Il chiarimento giunge dalla risposta ad interpello 754/2021 e può essere utile per indirizzare le scelte circa la rivalutazione delle azioni non quotate in scadenza a metà novembre. L’Agenzia precisa che il conseguimento di redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva in capo alla società semplice esonera da conseguenze fiscali la successiva distribuzione degli stessi ai soci.

La risposta a interpello 754/2021 dell’agenzia delle Entrate affronta il caso di una società semplice che detiene il 20% di una Spa non quotata. La società intende avvalersi della rivalutazione del valore fiscale di tali azioni applicando l’imposta sostitutiva dell’11% prevista, da ultimo, dalla legge di bilancio 2021 con scadenza, per perizia e versamento, al 15 novembre prossimo. La società procederà, dopo l’effettuazione dell’affrancamento del valore fiscale, a cedere le azioni ad un corrispettivo pari a quello di perizia e dunque senza emersione di alcun capital gain ai sensi dell’art. 67 del Tuir. Il controvalore della cessione sarà infine distribuito ai soci della società semplice (persone fisiche). L’interpello posto alle Entrate riguarda il regime fiscale di quest’ultima operazione; si chiede in particolare se la distribuzione di un reddito, preventivamente affrancato con imposta sostitutiva, generi una imposizione in capo ai soci.

L’Agenzia sottolinea che la società semplice, non svolgendo una attività commerciale, rientra tra i soggetti che determinano l’imponibile come sommatoria delle singole categorie reddituali indicate nell’articolo 6 Tuir. Pertanto, in caso di cessione di partecipazioni, essa conseguirà un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir e potrà altresì usufruire, se si tratta di titoli non quotati, dell’affrancamento con imposta sostitutiva all’11 per cento. In generale, il reddito conseguito dalla società semplice viene imputato ai soci per trasparenza e la distribuzione ai soci non genera ulteriori tassazioni, ma riduce il costo delle partecipazioni possedute.

Laddove, come avviene nel caso dell’interpello, il reddito della società semplice sia interamente azzerato dal preventivo assoggettamento ad imposta sostitutiva del valore della partecipazione ceduta, la distribuzione ai soci del controvalore della cessione non genererà alcuna imposizione e neppure sarà ridotto il costo fiscale delle quote detenute dai soci.