Finanza

Sostegni, chi ha iniziato nel 2019 in attesa del decreto del Mef

Vanno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo

di Giorgio Gavelli e Lorenzo Pegorin

I soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva nel 2018 ma hanno iniziato l’attività nel 2019 attendono ancora di sapere come richiedere il contributo a fondo perduto minimo Sostegni 1 e non sanno come comportarsi con il contributo Sostegni bis. Vediamo perché.

Con la conversione del Dl 41/21 è stato previsto che i soggetti in questione, ai quali non è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto Sostegni 1 nella sua misura canonica - in virtù del fatto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non si presenta inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 – possono ricevere un contributo «nella misura massima di mille euro», in presenza degli altri requisiti richiesti per il riconoscimento del Cfp. Venerdì scorso è scaduto il termine per le istanze ordinarie del contributo a fondo perduto Sostegni 1, ma non si ha ancora notizia del decreto Mef previsto dal comma 4 della disposizione, con cui dovrebbero essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del nuovo contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro. Si tratta di soggetti che non hanno presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto “Sostegni 1” o, se l’hanno presentata, che se la sono vista bocciare per mancanza dei requisiti di base. È da attendersi, in assenza di una precisa scadenza fissata sul testo di legge, che nel nuovo decreto Mef che dovrà disciplinare i contenuti tecnici del contributo in questione, venga stabilita anche una data entro la quale i contribuenti dovranno inviare l’istanza, essendo evidente che non si possa tenere conto di quella originaria (28 maggio scorso) prevista in origine per il contributo di cui alla prima versione del Sostegni1.

Nel frattempo appare anche opportuno interrogarsi come considerare questi soggetti ai fini del contributo a fondo perduto Sostegni-bis. Il primo quesito a cui è difficile dare risposta è: essi hanno diritto al bis automatico del Cfp Sostegni-1 previsto dai primi quattro commi dell’articolo 1 del Dl 73/21?

Tali disposizioni richiamano sempre il comma 1 dell’articolo del Dl 41/21, per cui, purtroppo, la risposta pare negativa, in considerazione del fatto che il loro contributoè previsto, come anticipato, al comma 1-ter. Ci pare, al contrario, che essi possano aspirare al contributo alternativo previsto dai commi successivi del Dl Sostegni-bis, quali contribuenti che non hanno beneficiato né del contributo di cui ai commi precedenti né di quello classico riconosciuto dal Dl Sostegni. Ciò a condizione che si sia verificato un calo minimo mensile di fatturato/corrispettivi tra il periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 20211 e quello di confronto 1° aprile 2019 -31 marzo 2020 di almeno il 30%, fermo restando, ovviamente, il rispetto degli altri presupposti di legge previsti.

A nostro avviso, stante quanto è dato sapere a oggi, questi contribuenti dovrebbero riuscire ad applicare le maggiori percentuali previste dal comma 10, rispetto a quelle del comma 9 destinate a chi ha già fruito del contributo ordinario Sostegni.

Non si vedono motivi normativi ostativi anche alla eventuale fruizione del contributo “perequativo” a conguaglio basato sul reddito (commi da 16 in poi del Dl 73/21), ovviamente in presenza dei prescritti requisiti e parrebbe, senza che possa venir sottratto (in quanto non citato dal comma 20, che richiama solo l’articolo 1 ma non l’articolo 1 ter del Dl 41/21) l’importo «fino a mille euro» incassato.

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